Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20509 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20509 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILAZZO il 16/03/1994
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
Icrato avviso alle partut
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la
pronunzia del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina che lo aveva ritenuto responsabile di tre delitti di furto in abitazione e del reato di guida
senza patente.
Il ricorso – con cui la Difesa dell’imputato denunzia l’insufficienza della motivazione in ordine all’eccessività del trattamento sanzionatorio – deve essere
dichiarato inammissibile con procedura de plano,
senza l’osservanza di formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 585,
b)
comma 1, lett.
e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo.
Infatti, a fronte di una sentenza emessa il 18 ottobre 2024 con motivazione contestuale, il ricorso è stato depositato il 18 novembre 2024 nonostante il termine
per l’impugnazione, in scadenza quindici giorni dopo il deposito della motivazione, fosse spirato in data 4 novembre 2024 (posto che il giorno precedente, fissato per
la scadenza del termine, era domenica).
Pertanto, l’imputato ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025.