Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28085 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28085 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 12/01/1997
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto i privi
della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 let c.p.p., oltre che ripetitivi, limitandosi alla iterazione di doglianze già formulate;
osservato che per le modalità con cui sono formulati, privi di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione, essi sono quintessenzialmente
aspecifici e condannati all’inammissibilità; quanto alla mancata risposta alla richiesta applicazione di pena detentiva, la relativa deduzione in appello non
appare nel résumé
dei motivi contenuto in sentenza e, in assenza di contestazione specifica sul punto, non può essere esaminata in questa sede (tra le tante: Sez.
2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1 luglio 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente