Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27957 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27957 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il 27/10/1985
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo h confermato la pronuncia di condanna resa il 12 giugno 2023 dal Tribunale di
Termini Imerese nei confronti di NOME COGNOME per il reato di guida di ciclomot senza patente, perchè mai conseguita, con recidiva nel biennio.
Ritenuto che l’unico motivo prospettato (Mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato contestat inammissibile perché del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di
che sorreggono ogni richiesta. L’art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la f dell’impugnazione, prescrive invero che i motivi debbano essere enunciati con
l’indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che – prima della introduzione del comma
1-bis, ad opera dell’art. 33, comma 1, lett.
d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – era stata rafforzata dalla legge 23 giu
2017, n. 103, la quale, nel riformulare l’art. 581 del codice di rito, int disciplinare in modo più stringente il contenuto dell’atto di impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2025
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