Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
L’esito di un procedimento giudiziario può dipendere non solo dal merito delle questioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è l’istituto della inammissibilità ricorso Cassazione, una decisione che impedisce alla Suprema Corte di esaminare il caso nel fondo. Una recente ordinanza della Settima Sezione Penale ci offre l’occasione per approfondire le conseguenze di tale pronuncia.
Il Contesto del Caso: Dal Ricorso alla Decisione
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova nel maggio 2024. Il ricorrente ha adito la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per ottenere una revisione della decisione a lui sfavorevole. Tuttavia, l’iter processuale si è interrotto bruscamente. All’udienza del 31 gennaio 2025, la Suprema Corte, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere incaricato, ha emesso un’ordinanza che non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un vaglio preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione e le Sue Conseguenze
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, significa che manca di uno dei requisiti essenziali previsti dalla legge per poter essere giudicato. Le cause possono essere molteplici: la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici di impugnazione, la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentite in Cassazione, che è giudice di legittimità) o altri vizi formali.
La conseguenza principale, come stabilito dall’ordinanza, è duplice:
1. La sentenza impugnata diventa definitiva: La decisione della Corte d’Appello acquista piena efficacia e non può più essere contestata.
2. Condanna alle spese: Il ricorrente è obbligato a sostenere i costi del procedimento e a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata equitativamente fissata in 1.000,00 euro.
Questa sanzione economica, prevista dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, ha una duplice funzione: da un lato, risarcisce lo Stato per i costi di un procedimento giudiziario attivato senza i presupposti di legge; dall’altro, funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Corte
L’ordinanza in commento è molto sintetica e non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. Si limita a richiamare la norma di riferimento (art. 616 c.p.p.) per disporre la condanna alle spese. Tuttavia, la decisione si fonda sulla relazione del Consigliere relatore, che ha evidentemente riscontrato vizi procedurali tali da precludere l’analisi nel merito del ricorso. La motivazione della Corte, quindi, è puramente giuridico-procedurale: il ricorso non ha superato il filtro di ammissibilità, un controllo preliminare che ogni impugnazione deve affrontare prima di poter essere discussa nel merito. La Corte non si pronuncia sulla colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma sancisce che la sua richiesta di revisione non poteva, per legge, essere presa in considerazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso alla giustizia, specialmente in ultimo grado, è subordinato al rispetto di regole precise. La dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione non è un mero tecnicismo, ma una garanzia per il corretto funzionamento del sistema giudiziario, volto a evitare un sovraccarico di lavoro per la Suprema Corte con impugnazioni non conformi alla legge. Per i cittadini e i loro difensori, ciò sottolinea l’importanza cruciale di preparare il ricorso con la massima attenzione ai requisiti formali e sostanziali, per non vedere la propria istanza rigettata in limine litis, con l’ulteriore aggravio di una condanna pecuniaria.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non può esaminare il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge, come ad esempio i termini per la presentazione o la corretta formulazione dei motivi.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’ordinanza e all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 1.000,00 euro.
Su quale base normativa si fonda la condanna alle spese in caso di inammissibilità?
La condanna si fonda sull’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, che disciplina specificamente le conseguenze giuridiche ed economiche nel caso in cui un ricorso presentato alla Corte di Cassazione venga dichiarato inammissibile o rigettato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19355 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19355 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME CODICE_FISCALE nato a PALMI il 24/02/1960
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 27 maggio 2024 la Corte di
appello di Genova confermava la sentenza del giorno 20 febbraio 2023 con cui il Tribunale di Imperia aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 1 di
reclusione ed C 1.600 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di
motivazione con riferimento alla determinazione della pena base su cui era stato operato l’aumento per la continuazione.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di ricorso in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giudici, ha
argomentato circa la pena base ritenuta applicabile al caso di specie dando rilievo alla quantità di condotte poste in essere dal prevenuto;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitatívamente fissata in C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere NOME
COGNOME il Preside e