Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20474 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20474 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 25/09/1975
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente
era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la mancanza della motivazione in ordine ai criteri valutativi adottati per negare la
applicazione del minimo edittale della pena, è generico per indeterminatezza perché
privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non
indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025.