Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25495 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25495 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TARANTO il 28/11/1964
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto che i tre motivi sono meramente ripetitivi di doglianze già
considerato espresse con l’atto di appello ed adeguatamente inquadrate e respinte dal
sentenza di appello, risultando pertanto, in questa sede, meramente ripetiti privi di specificità;
inoltre che nessuno dei motivi prospetta un reale vizio di legittimit osservato
tanto che, pur adducendo di volta in volta, una violazione di legge o un vizi motivazione, si risolvono nella rielaborazione del giudizio di merito, s
affermazione di responsabilità o sugli aspetti sanzionatori, dimostrando di n comprendere i confini tra giudizio di appello e giudizio di cassazione ed ignoran
che quest’ultimo non può ritornare sulla valutazione del fatto ma solament considerare se la motivazione in cui il giudizio sul fatto si esprima sia, olt
sussistente, altresì priva di contraddizioni o manifeste illogicità, nemmeno ded
o enucleate nei motivi di ricorso;
considerato che non sono ammissibili in questa sede ricostruzioni alternative dei fatti, di cui è intriso, per contro il ricorso, condannato pe all’inammissibilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese, pure richies con memoria e nota spese dalla parte civile, attesa la sostanziale assenza d concreto contributo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
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Il C nsiglier Estensore
La Presidente