Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23621 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23621 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 02/01/1966
avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di Bologna NOME condannato in ordine al reato ex art. 6 del
Dlgs. 193/2007 è inammissibile contestandosi erroneamente la ricostruzione del sistema normativo articolato tra la fattispecie penale di cui al precedente articolo
e quella di mera rilevanza amministrativa di cui all’art. 16 del DIgs. n. 27/2021, come elaborata dal giudice, secondo cui la seconda fattispecie è rinvenibile, in
luogo della prima secondo un rapporto di specialità, solo in presenza di tutte le condizioni ivi previste non ultime le prescrizioni e gli adempimenti stabiliti dall
Regione in ragione dell’apposito rinvio nel predetto articolo alla disciplina regionale della pratica di macellazione per autoconsumo.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di
sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della
Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è
ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente
versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 13/06/2025.