Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze che derivano dalla presentazione di un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione quando questa viene giudicata inammissibile. Comprendere cosa significa inammissibilità ricorso è fondamentale per chiunque si trovi ad affrontare un procedimento penale e valuti di percorrere tutti i gradi di giudizio. In questo articolo, analizzeremo la decisione della Suprema Corte per fare luce su questo importante istituto processuale.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro la Sentenza del Tribunale
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Trapani. L’imputato, non accettando la decisione del giudice di merito, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, l’organo supremo della giurisdizione italiana. Lo scopo del ricorso era, presumibilmente, ottenere l’annullamento o la riforma della sentenza di condanna.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha esaminato il ricorso e, senza entrare nel merito della questione, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto al ricorrente sui fatti contestati, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice e severa:
1. La condanna del ricorrente al pagamento di tutte le spese del procedimento.
2. La condanna al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge alle spese processuali.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità del Ricorso
Sebbene l’ordinanza non espliciti le ragioni specifiche, un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per motivi tassativamente previsti dalla legge. Tra le cause più comuni vi sono la mancanza di motivi specifici di impugnazione, la presentazione di censure che riguardano il merito dei fatti (che la Cassazione non può riesaminare), o la violazione di termini procedurali. L’inammissibilità del ricorso agisce come un filtro per evitare che la Suprema Corte venga oberata da impugnazioni generiche, dilatorie o palesemente infondate, garantendo che solo le questioni di legittimità meritevoli di approfondimento giungano al suo esame.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La decisione evidenzia un aspetto cruciale: impugnare una sentenza in Cassazione non è un’azione priva di rischi. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende rappresenta una conseguenza economica significativa, volta a scoraggiare ricorsi avventati. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere la via del ricorso per cassazione, che deve essere fondato su vizi di legittimità concreti e ben argomentati, e non su un generico dissenso rispetto alla decisione del giudice di merito.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il contenuto del ricorso (il merito) perché l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. La sentenza impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato anche a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Si tratta di una sanzione prevista dalla procedura penale per i casi di inammissibilità del ricorso, finalizzata a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a finanziare progetti per il miglioramento del sistema carcerario e il reinserimento dei detenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14610 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14610 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il 19/10/1991
avverso la sentenza del 20/06/2023 del TRIBUNALE di TRAPANI
dat«c) avviso alle parti; 1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che COGNOME NOMECOGNOME per il tramite del suo difensore, ha proposto appello
– poi riqualificato come ricorso per cassazione dalla Corte d’Appello di Palermo – avverso la sentenza con cui in data 20.6.2023 il Tribunale di Trapani lo ha
condannato alla pena di 800 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. n. 110
del 1975;
Rilevato che l’atto è stato sottoscritto da difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art.
613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025