Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di una Decisione Procedurale
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come si conclude un percorso giudiziario quando l’atto di impugnazione finale non supera il vaglio preliminare della Suprema Corte. Comprendere l’inammissibilità del ricorso in Cassazione è fondamentale per capire il funzionamento del nostro sistema giudiziario e le conseguenze per chi decide di percorrere tutti i gradi di giudizio. In questo articolo, analizzeremo un caso concreto per fare luce su questo importante istituto processuale.
I Fatti del Procedimento Giudiziario
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello di una città del sud Italia. Il ricorrente, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha cercato di ottenere un annullamento o una riforma della decisione a lui sfavorevole, appellandosi al massimo organo della giurisdizione ordinaria. La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito della vicenda, fermandosi a una valutazione preliminare dell’atto.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ‘inammissibile’. Questa decisione significa che i giudici non hanno esaminato le ragioni di fatto e di diritto sollevate dal ricorrente, ma hanno riscontrato un vizio che impediva a priori la valutazione del gravame. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a questa statuizione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso
Anche se l’ordinanza non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche, l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione può derivare da molteplici cause, tutte riconducibili a vizi procedurali. Ad esempio, il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre i termini di legge, oppure i motivi addotti potrebbero non rientrare tra quelli tassativamente previsti dal codice di procedura penale per l’accesso al giudizio di legittimità. Spesso, i motivi sono generici, manifestamente infondati o si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza individuare un preciso errore di diritto commesso dal giudice precedente. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice della legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha conseguenze molto gravi per il ricorrente. In primo luogo, la condanna impugnata diventa irrevocabile, con tutte le relative conseguenze giuridiche. In secondo luogo, si aggiunge un onere economico significativo, rappresentato dalle spese del procedimento e dalla sanzione a favore della Cassa delle ammende, che funge da deterrente contro ricorsi temerari o dilatori. Questo provvedimento ribadisce il ruolo fondamentale della Corte di Cassazione come custode della corretta interpretazione della legge, evidenziando come l’accesso a questo supremo organo sia subordinato al rigoroso rispetto delle regole processuali.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa implica una dichiarazione di inammissibilità da parte della Cassazione?
Implica che la Corte non ha esaminato il merito della questione, ma ha riscontrato un vizio procedurale nell’atto di ricorso. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18304 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18304 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TARANTO il 19/01/1978
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 29235/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73, comm d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconosci della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una divers
valutazione delle prova, e, dall’altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 3 e ss. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.