Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16033 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16033 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della
Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia resa in data 5
ottobre 2022, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Como che lo ha dichiarato colpevole del reato
di guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all’assunzione di benzodiazepine, aggravato dalla provocazione di incidente stradale.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
per errata valutazione delle prove; violazione dell’art. 187, comma
1-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dei principi giurisprudenziali con riguardo
alla ritenuta circostanza di avere provocato un incidente stradale) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili d
censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (pp. 4, 5 e 6 sent. app.) dal Giudice di merito, rispetto ai quali
ricorrente non opera alcun confronto, limitandosi a reiterare quanto già espresso nell’atto di appello. Occorre altresì rammentare che non è consentito il motivo che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., per censurare l’omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianz connesse alla motivazione, specificamente stabiliti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati adducendo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025