Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16033 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16033 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 19/09/1989
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della
Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia resa in data 5
ottobre 2022, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Como che lo ha dichiarato colpevole del reato
di guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all’assunzione di benzodiazepine, aggravato dalla provocazione di incidente stradale.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
per errata valutazione delle prove; violazione dell’art. 187, comma
1-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dei principi giurisprudenziali con riguardo
alla ritenuta circostanza di avere provocato un incidente stradale) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili d
censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (pp. 4, 5 e 6 sent. app.) dal Giudice di merito, rispetto ai quali
ricorrente non opera alcun confronto, limitandosi a reiterare quanto già espresso nell’atto di appello. Occorre altresì rammentare che non è consentito il motivo che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., per censurare l’omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianz connesse alla motivazione, specificamente stabiliti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati adducendo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025