Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17376 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17376 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 15/10/1986
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di BOLZANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
che i due motivi di ricorso, che, sotto diversi profili, contestan considerato
affermazione della responsabilità per il reato di rapina, sono indeducibili riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con
argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, risultano non scanditi da critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano
particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla responsabilità per r e l’esclusione di ricostruzioni alternative, nonché pg. 7 sulla immediatezza
minacce rispetto alla sottrazione del coltello);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
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