Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23779 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23779 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI TEATINO il 21/10/1959
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale
è stata confermata la penale responsabilità per il reato di cui all’art. 7 del dl. 4 del 2019
aver omesso di indicare di essere stato residente all’estero con iscrizione all’AIRE, lamentando, con un unico motivo ricorso, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a
maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza
dell’imputato (Sez. 4, n.
32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rileva
dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, p la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, de
specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3, n.
2233 del 17/06/2021,
Rv. 28269).
Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento all’assenza di elementi favorevoli a riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come GLYPH co portamento processuale o e L 4 GLYPH n4. i in 4 A Co Q 9; te A 4 4 -altre condizioni da apprezzare in concreto ; 41u 41 O·
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/05/2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente