Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22410 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22410 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 31/10/1982
NOME nato a PALERMO il 12/05/1996
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO dì PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME e COGNOME NOME;
osservato che l’unico motivo oggetto del ricorso di NOME, che
lamenta la mancata riqualificazione del delitto di rapina impropria in quello di furto, difettando l’elemento della violenza o della minaccia, non è consentito poiché, oltre
ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, propugnando una differente ricostruzione storica della vicenda, si risolve in una pedissequa
reiterazione degli argomenti già proposti con l’atto di appello e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata)
che ha ritenuto pienamente integrati tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen. conformemente alle risultanze processuali;
ritenuto che alle medesime conclusioni è possibile pervenire in ordine al
ricorso di La Corte NOME ove sono esposte doglianze analoghe in punto di qualificazione giuridica, parimenti reiterative e, pertanto, non consentite;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con
condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.