Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30686 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30686 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 26/06/1996
avverso la sentenza del 23/10/2024 del GIUDICE COGNOME di BOLZANO
idato avviso alle parti;
I
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da NOME
– eci COGNOME avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73 D.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell’art: 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai
dell’art. 610, comma
5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma
2-bis, cod.
proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico mini e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena s
richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al d correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’
della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla disamina profili della affermazione della responsabilità. Quindi, il ricorrente non ha posto a sosteg
suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassa avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinen
all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra ric sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della
sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pr pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibi colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma . , equitativamente fi ssata in ragione dei Motivi dedotti, di . euro ‘tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente