Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15029 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15029 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 30/04/1992
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso proposto da
NOME COGNOME è inammissibile perché
reitera le stesse doglianze concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla
esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime
di esperienze, convergente con quello del Tribunale, in merito alla riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona individuata quale acquirente
della sostanza stupefacente, nonchè di quelle rese dall’agente di polizia sulle lesioni cagionategli che escludono l’ipotesi difensiva della cd. resistenza passiva;
ritenuto, quanto al secondo motivo, che la disamina della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen.
è
stata correttamente affrontata nella sentenza impugnata, considerato il riferimento all’abitualità
dell’attività di spaccio rispetto alla finalità di lucro perseguita non qualificabil come di speciale tenuità;
ritenuto che le ulteriori doglianze riferite alla recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono ugualmente inammissibili per
l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sul
negativo giudizio sulla personalità dell’imputato gravato da precedenti penali anche specifici;
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
iere estensore
GLYPH
Il Pr
Così deciso il 31 marzo 2025