Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14914 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14914 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LUCERA il 30/12/1981
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la reazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo (tempestività della querela) è generico poiché
non si confronta con la motivazione, laddove evidenzia che fino al momento di decadenza dell’amministratore, costui può restituire le somme sottratte, così
escludendosi l’appropriazione indebita (pg. 6); né con l’avvenuta costituzione di parte civile, e della relativa valutazione espressa in proposito nella motivazione;
ritenuto che gli ulteriori motivi, attinenti all’affermazione di responsabilità ed
alla motivazione del trattamento sanzionatorio, sono meramente ripetitivi di analoghe doglianze già formulate in grado di appello, cui la Corte d’appello ha
fornito adeguata motivazione (pg. 6 e 7, rispettivamente);
rilevato, pertanto, che il ricorso è inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il Co sigliere Estensore