Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19583 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19583 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
pato avviso alle par -i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME, che deduce la violazione dell’ar
606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen inammissibile, avendo la Corte di merito logicamente ed esaurientemente giustificato la misura
della pena inflitta, superiore al minimo edittale, valorizzando la quantità e la qualità
cocaina sequestrata, pari a 232 dosi medie avente un grado di purezza pari all’81,5%, i precedenti penali, specifici e recenti, di cui è gravato l’imputato, e la circostanza
NOME abbia commesso il reato mentre era sottoposto a una misura alternativa alla detenzione in carcere;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000
euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.