Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un’impugnazione davanti alla Suprema Corte quando questa non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. Comprendere il concetto di inammissibilità ricorso Cassazione è fondamentale per chiunque si avvicini al mondo del diritto penale, poiché le implicazioni sono tutt’altro che trascurabili. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti alla Base del Provvedimento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello territoriale. L’appellante, nato nel 1988, ha cercato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado portando la questione all’attenzione della Corte di Cassazione. Il procedimento si è svolto davanti alla Settima Sezione Penale, che ha fissato l’udienza e, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere relatore, ha deliberato la propria decisione in camera di consiglio.
La Decisione della Suprema Corte
L’esito del procedimento è stato netto e perentorio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito delle ragioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla verifica dei presupposti formali e sostanziali che la legge richiede per poter accedere al giudizio di legittimità.
La decisione ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. Il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio le cause specifiche dell’inammissibilità, la natura stessa del provvedimento ci permette di comprendere il ragionamento giuridico sottostante. La declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione interviene quando l’atto di impugnazione è affetto da vizi che ne impediscono l’esame nel merito. Tali vizi possono riguardare, ad esempio, la tardività della presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge per ricorrere in Cassazione, o la genericità delle censure mosse alla sentenza impugnata.
La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria non è una mera formalità, ma risponde a una duplice esigenza. Da un lato, sanziona l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. Dall’altro, contribuisce a finanziare, attraverso la Cassa delle ammende, il sistema penitenziario. La decisione, pertanto, funge da monito sull’importanza di redigere un ricorso che sia tecnicamente ineccepibile e fondato su motivi di legittimità solidi e pertinenti.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
In conclusione, questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: l’accesso al giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, subordinato al rispetto di rigorosi requisiti. La declaratoria di inammissibilità non è una semplice archiviazione, ma una decisione che comporta precise e gravose conseguenze economiche per il ricorrente. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea la necessità di una valutazione attenta e scrupolosa prima di intraprendere la via del ricorso in Cassazione, al fine di evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un significativo esborso economico per il proprio assistito.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso presenta vizi formali o sostanziali previsti dalla legge che ne impediscono la trattazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso è condannata a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria. In questo caso specifico, la sanzione ammonta a 3.000,00 euro da versare alla Cassa delle ammende.
La Corte ha valutato se la sentenza della Corte d’Appello era giusta o sbagliata?
No. Dichiarando l’inammissibilità del ricorso, la Corte di Cassazione si è fermata a una valutazione preliminare, senza entrare nel merito della decisione della Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19583 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19583 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 03/11/1988
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
pato avviso alle par -i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che deduce la violazione dell’ar
606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen inammissibile, avendo la Corte di merito logicamente ed esaurientemente giustificato la misura
della pena inflitta, superiore al minimo edittale, valorizzando la quantità e la qualità
cocaina sequestrata, pari a 232 dosi medie avente un grado di purezza pari all’81,5%, i precedenti penali, specifici e recenti, di cui è gravato l’imputato, e la circostanza
NOME abbia commesso il reato mentre era sottoposto a una misura alternativa alla detenzione in carcere;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000
euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.