Inammissibilità Ricorso Cassazione: Cosa Significa e Quali Sono le Conseguenze
L’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Sebbene il documento sia estremamente sintetico, esso racchiude principi fondamentali della procedura penale che meritano un’attenta analisi per comprendere appieno il funzionamento del giudizio di legittimità e le sue severe sanzioni procedurali.
I Fatti del Caso: un Ricorso Concluso con un’Ordinanza
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza emessa da una Corte d’Appello territoriale. L’imputato, cercando di ribaltare la decisione di secondo grado, si è rivolto alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Corte, dopo aver ricevuto il ricorso e aver fissato l’udienza, ha emesso un’ordinanza, un provvedimento che, a differenza della sentenza, solitamente risolve questioni di rito senza entrare nel merito della vicenda.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha concluso il procedimento con un’ordinanza che, pur non esplicitandolo a chiare lettere nel breve testo a disposizione, dichiara il ricorso inammissibile. Questa conclusione è inequivocabile alla luce delle statuizioni accessorie: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Queste sono le sanzioni pecuniarie che il Codice di procedura penale prevede specificamente per i casi di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
L’esito, quindi, non lascia spazio a dubbi: il ricorso non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità, impedendo alla Corte di esaminare le ragioni di merito sollevate dalla difesa.
Le conseguenze dell’inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità comporta due effetti principali e molto gravi per il ricorrente:
1. Passaggio in giudicato: La sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Ciò significa che la condanna (o l’assoluzione) non può più essere messa in discussione.
2. Sanzioni pecuniarie: Il ricorrente è tenuto a pagare le spese del procedimento e a versare una somma, determinata discrezionalmente dalla Corte, alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti al solo scopo di ritardare l’esecuzione della pena.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame non riporta le specifiche motivazioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, possiamo delineare le ragioni più comuni per cui un ricorso in Cassazione viene respinto in questa fase preliminare. Tipicamente, l’inammissibilità può derivare da:
* Vizi di forma: Mancanza di elementi essenziali nell’atto di ricorso, come la chiara enunciazione dei motivi.
* Motivi non consentiti: Il ricorso si basa su una rivalutazione dei fatti o delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di sola legittimità (cioè valuta solo la corretta applicazione della legge).
* Manifesta infondatezza: I motivi addotti appaiono palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico.
* Tardività: Il ricorso è stato presentato oltre i termini di legge.
La decisione della Corte, pur senza un’articolata motivazione, presuppone la sussistenza di uno o più di questi vizi, che hanno impedito un esame approfondito delle censure mosse alla sentenza d’appello.
Le Conclusioni
In conclusione, questa ordinanza, nella sua essenzialità, costituisce un importante monito sulle rigidità e i formalismi del giudizio di legittimità. Sottolinea come l’accesso alla Corte di Cassazione sia subordinato al rispetto di requisiti stringenti, la cui violazione comporta non solo l’impossibilità di ottenere una revisione della decisione impugnata, ma anche l’applicazione di sanzioni economiche a carico del ricorrente. La decisione rende definitiva la pronuncia della Corte d’Appello e chiude irrevocabilmente la vicenda processuale per l’imputato.
Qual è l’esito di un ricorso quando la Corte di Cassazione emette un’ordinanza di questo tipo?
L’esito è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Sebbene non sia scritto esplicitamente, le conseguenze economiche (pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende) sono previste dalla legge solo per questa specifica ipotesi.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
La sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva dopo questa ordinanza?
Sì. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impedisce qualsiasi ulteriore impugnazione, rendendo la sentenza della Corte d’Appello definitiva, irrevocabile ed esecutiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17323 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17323 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORINO il 07/07/1977
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta
l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606 cod. proc.
pen. è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art.
581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono
alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.