Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30013 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30013 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SASSARI il 05/06/1995
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari
confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Sassari, che aveva
affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 11
625 n. 2 e 61 n. 7 cod. pen.;
– che l’unico motivo di censura, afferente al giudizio di bilanciamento de
circostanze, è indeducibile in sede di legittimità (implicando una valutaz
discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità q
non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suff
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluz
dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza
pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931); l
conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 9 del
sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
–
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
all’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spe processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025