Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’esito di un processo non sempre si conclude con una sentenza di merito. Spesso, la fase di impugnazione si arresta per questioni procedurali. Analizziamo un’ordinanza della Corte di Cassazione che chiarisce le severe conseguenze dell’inammissibilità del ricorso in cassazione, un tema cruciale per chiunque affronti il sistema giudiziario penale.
Il Fatto Processuale
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 29 febbraio 2024. L’imputato, cercando di ribaltare la decisione di secondo grado, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Corte Suprema, tuttavia, non è entrata nel merito della questione.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato e dato avviso alle parti, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 26 maggio 2025, ha preso una decisione netta e procedurale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria non significa che i giudici abbiano dato ragione o torto all’imputato nel merito della sua vicenda, ma semplicemente che il ricorso non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione, sebbene non esplicitate nel dettaglio nel breve testo dell’ordinanza, sono riconducibili a un vizio che ha impedito alla Corte di procedere all’esame del merito. Nel momento in cui i giudici rilevano una causa di inammissibilità del ricorso in cassazione (ad esempio, per tardività, per carenza di specificità dei motivi, o per altre violazioni procedurali), la legge impone conseguenze precise e automatiche. La Corte, pertanto, non ha potuto fare altro che applicare la sanzione processuale prevista: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Le conclusioni pratiche di questa ordinanza sono severe per il ricorrente. La declaratoria di inammissibilità comporta due effetti principali:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. La condanna al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare ricorsi infondati o presentati senza il dovuto rispetto delle regole procedurali.
Questo provvedimento serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, soggetto a rigidi requisiti formali. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di una revisione del caso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Il versamento di una somma alla Cassa delle ammende è una sanzione prevista dalla legge per i casi di inammissibilità del ricorso. Ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di impugnazioni futili o dilatorie, che impegnano inutilmente le risorse della giustizia.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese del procedimento giudiziario sia una somma fissa di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22233 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22233 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GRUMO APPULA il 12/06/1973
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono la mancata assunzione di una prova decisiva,
vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità
ex art. 337 cod. pen.
costituisce mera riproduzione di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la condotta oppositiva del ricorrente consistita nella fuga
pericolosa, tale da porre attentare alla incolumità degli utenti della strada e degli s verbalizzanti, e la conseguente irrilevanza dell’assunzione della testimonianza della madre del
ricorrente sul presupposto che la fuga sarebbe stata la diretta conseguenza della necessità di trasportare la donna in ospedale, evenienza di facile dimostrazione prospettata dalla sola difesa
e mai dal COGNOME che determinante risulta anche l’apprezzata insussistenza dello stato di necessità del trasporto della madre del ricorrente a cui avrebbe potuto provvedere
adeguatamente il servizio “118”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2025.