Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22233 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22233 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GRUMO APPULA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono la mancata assunzione di una prova decisiva,
vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità
ex art. 337 cod. pen.
costituisce mera riproduzione di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la condotta oppositiva del ricorrente consistita nella fuga
pericolosa, tale da porre attentare alla incolumità degli utenti della strada e degli s verbalizzanti, e la conseguente irrilevanza dell’assunzione della testimonianza della madre del
ricorrente sul presupposto che la fuga sarebbe stata la diretta conseguenza della necessità di trasportare la donna in ospedale, evenienza di facile dimostrazione prospettata dalla sola difesa
e mai dal COGNOME; che determinante risulta anche l’apprezzata insussistenza dello stato di necessità del trasporto della madre del ricorrente a cui avrebbe potuto provvedere
adeguatamente il servizio “RAGIONE_SOCIALE“;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2025.