Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22704 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22704 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECODICE_FISCALE nato a ROMA il 21/09/1991
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Roma, che, dichiarando l’inammissibilità dell’atto di appello del ricorrente, ha disposto l’esecuzione della sentenza del giudice di prime cure, con la quale
l’imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti pluriaggravati di tentato furto e di furto;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, è assolutamente
generico, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod.
proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi
mossi ed esercitare il proprio sindacato;
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente