Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28693 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28693 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a ANDRIA il 07/02/1948 COGNOME nato a ANDRIA il 02/02/1955
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ci “,(
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con separati atti (contenenti il medesimo ordine di censure), avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parzi
riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi a procedere nei loro confro per intervenuta prescrizione dei reati di danneggiamento e violazione di domicilio e ha confermat
le statuizioni civili (limitatamente al secondo fatto);
considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi – con il quale si denuncia la viola di legge penale in riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del fatto di cui all’a
cod. pen. – e il secondo motivo di entrambi i ricorsi – con cui si lamenta la violazione della penale in ordine al mancato riconoscimento dell’errore di fatto (quantomeno
ex art.
59, comma 4, cod. pen.) – non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 de
21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01), che ha disatteso il gravame alla luce della specific condotta tenuta dagli imputati (dando conto, in particolare, del fatto che costoro si siano
tramite una finestra della loro abitazione all’interno di un’area di accesso esclusivo delle part chiusa da un cancello, e da ciò traendo elementi dimostrativi di una consapevole condotta
invito domino) non muovendo compiute critiche a tale piano argomentativo bensì negando irritualmente in questa sede che sia stata adeguatamente vagliata l’allegazione secondo cui i coniugi ricorren ritenevano di aver fatto accesso in un’area di loro proprietà (tanto da aver proposto azione civi rivendica);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/2025.