Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25467 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25467 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto considerato
che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 54 e 131
bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di
profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica dell
argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4
della sentenza impugnata sulle fondate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere né l’invocato stato di necessità, né la causa di
non punibilità per particolare tenuità del fatto, ostandovene in entrambi i casi i presupposti per il riconoscimento);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il Conigliere Estensore