Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le sue Conseguenze Economiche
L’esito di un procedimento giudiziario può dipendere non solo dal merito delle questioni, ma anche dal rispetto rigoroso delle norme procedurali. Un esempio emblematico è rappresentato dall’ordinanza in esame, che chiarisce le severe conseguenze dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questo provvedimento, seppur sintetico, offre spunti fondamentali per comprendere come un errore procedurale possa precludere l’esame della vicenda e comportare significative sanzioni economiche per il ricorrente.
Il Caso in Breve: Dal Ricorso alla Decisione della Suprema Corte
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Giunto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, l’appello non ha superato il primo e fondamentale filtro di ammissibilità. La Settima Sezione Penale, con una concisa ordinanza, ha posto fine al percorso giudiziario dell’imputato, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Cosa Significa?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione è una pronuncia squisitamente processuale. Significa che i giudici non hanno potuto esaminare se i motivi del ricorso fossero fondati o meno, poiché l’atto stesso presentava vizi che ne impedivano la valutazione. Le cause di inammissibilità possono essere molteplici: la tardività della presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge, la proposizione di questioni di fatto che non possono essere discusse in sede di legittimità, o altri difetti formali. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in commento non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Questo è tipico dei provvedimenti che si limitano a registrare una carenza procedurale evidente. Tuttavia, la decisione implica che il ricorso non rispettava i requisiti formali e sostanziali richiesti dal codice di procedura penale per accedere al giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha quindi applicato la sanzione prevista per i ricorsi che, per la loro manifesta infondatezza o per vizi formali, non superano questo vaglio preliminare.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Le conseguenze pratiche della decisione sono chiaramente delineate nel dispositivo (P.Q.M.). Oltre a rendere definitiva la condanna subita in appello, l’ordinanza ha imposto al ricorrente due obblighi di natura economica:
1. Pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è tenuto a farsi carico dei costi relativi all’ultimo grado di giudizio.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: È stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa misura ha una duplice funzione: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati; dall’altro, finanziare la Cassa delle ammende, un fondo destinato a progetti di miglioramento del sistema penitenziario.
In conclusione, questa pronuncia ribadisce l’importanza di una redazione tecnicamente impeccabile degli atti di impugnazione e serve da monito sulle conseguenze non solo processuali, ma anche patrimoniali, che derivano da un ricorso dichiarato inammissibile.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi procedere all’esame del merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’ordinanza spiega i motivi specifici dell’inammissibilità?
No, il testo dell’ordinanza non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche, limitandosi a dichiarare l’inammissibilità e a statuire sulle conseguenze economiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25467 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25467 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 12/06/1996
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto considerato
che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 54 e 131
bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di
profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica dell
argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4
della sentenza impugnata sulle fondate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere né l’invocato stato di necessità, né la causa di
non punibilità per particolare tenuità del fatto, ostandovene in entrambi i casi i presupposti per il riconoscimento);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il Conigliere Estensore