Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Conferma la Sentenza di Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, numero 5549 del 2024, offre un chiaro esempio dei limiti entro cui è possibile contestare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte, soprattutto per quanto riguarda la determinazione della pena. Il caso in esame si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando principi fondamentali della procedura penale che ogni operatore del diritto e cittadino dovrebbe conoscere.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza del 28 febbraio 2023, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’impugnazione era volta a contestare la decisione dei giudici di merito in relazione al trattamento punitivo applicato. In sostanza, il ricorrente riteneva che la pena inflittagli fosse ingiusta o comunque motivata in modo inadeguato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rigettato le argomentazioni del ricorrente. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando di conseguenza il proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso
La decisione della Suprema Corte si basa su due pilastri fondamentali. In primo luogo, i giudici hanno ritenuto che il ricorso contrastasse la tenuta motivazionale della sentenza impugnata senza evidenziare reali vizi logici o giuridici. La Corte di Appello, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione sufficiente e non illogica a sostegno della pena inflitta, esaminando adeguatamente le argomentazioni difensive. Il giudizio di merito, pertanto, non era censurabile in sede di legittimità.
In secondo luogo, e questo è un punto cruciale, la Corte ha osservato che la pena detentiva applicata era già stata fissata nel ‘minimo edittale’. Ciò significa che i giudici di merito avevano già concesso la sanzione più bassa possibile prevista dalla legge per quel reato. Di conseguenza, non vi era alcun margine per un’ulteriore riduzione, rendendo di fatto inutile e pretestuosa la contestazione sul punto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Quando una sentenza è ben motivata e rispetta i limiti di legge, come l’applicazione della pena minima, le possibilità di successo di un ricorso sono estremamente ridotte. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non solo conferma la decisione precedente ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi intraprende un’azione legale senza solide basi giuridiche.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la motivazione della sentenza di appello era considerata sufficiente e non illogica, e la pena detentiva applicata era già stata fissata al minimo previsto dalla legge, rendendo la contestazione infondata.
Cosa significa che una pena è al ‘minimo edittale’?
Significa che al condannato è stata applicata la sanzione più bassa che la legge prevede per quel specifico reato. Il giudice non poteva legalmente imporre una pena inferiore a quella già comminata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5549 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: TOR AUSTINE NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta la tenuta motivazionale dell sentenza gravata in relazione al trattamento punitivo benché la stessa risulti sorretta sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede, vieppiù considerand che la pena detentiva applicata risulta attestata nel minimo edittale all’uopo previsto;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.