Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18530 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18530 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a STIGLIANO il 13/07/1966
avverso la sentenza del 19/11/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di NOME
cLato avviso alle parti;1
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione
contro
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deducendo mancanza di motivazione;
Rilevato che questa Corte ha ripetutamente chiarito che, in tema
di patteggiamento, non può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione, atteso
che l’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno
2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep.
2020, Rv. 278337 – 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/2025