Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30857 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30857 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il 16/12/1968
avverso l’ordinanza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che l’impugnazione è manifestamente infondata, giacché il giudic dell’esecuzione ha debitamente spiegato che la pena irrogata a NOME COGNOME
ex per i reati
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra novembre e dicembre del 2001, è stata determinata nel 2021, già in sede di cognizione, su
base di una cornice edittale che prevedeva il minimo di sei anni di reclusio sicché privo di incidenza si palesa, sul piano sanzionatorio ed in concr
l’intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019;
che le considerazioni svolte, in senso critico, dal ricorrente non incidon profilo testé segnalato, che conduce a ritenere la piena legittimità della deci
impugnata;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass
delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 05/06/2025.