Inammissibilità ricorso: la decisione della Cassazione e le conseguenze
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha posto fine al percorso giudiziario di un imputato, dichiarando l’inammissibilità del ricorso da lui proposto. Questa decisione, sebbene sintetica, ha implicazioni significative, rendendo definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello e comportando ulteriori oneri economici per il ricorrente. Analizziamo i dettagli del provvedimento e le sue conseguenze pratiche.
Il caso in esame: un appello senza esito
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 15 marzo 2024. L’imputato, cercando di ribaltare la decisione dei giudici di secondo grado, si è rivolto alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Settima Sezione Penale, dopo la camera di consiglio, ha emesso un’ordinanza che chiude definitivamente la questione.
L’inammissibilità del ricorso e le sue cause
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, significa che non entra nemmeno nel merito delle questioni sollevate. Il giudizio si ferma a una valutazione preliminare, un filtro di procedibilità. Le cause di inammissibilità sono varie e previste dalla legge. Possono includere:
* Vizi di forma: l’atto potrebbe non rispettare i requisiti formali richiesti.
* Carenza dei motivi: i motivi di ricorso potrebbero essere generici, non pertinenti o non rientrare tra quelli specificamente ammessi per il giudizio di Cassazione (che è un giudizio di legittimità, non di merito).
* Tardività: il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre i termini di legge.
La decisione di inammissibilità del ricorso rende la sentenza impugnata irrevocabile e definitiva.
Le motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente concisa e non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Questo è tipico dei provvedimenti della Settima Sezione, che svolge una funzione di filtro. Si può presumere che i giudici abbiano riscontrato una delle cause di inammissibilità in modo così palese da non richiedere una motivazione estesa. La decisione si limita a registrare l’esito negativo del ricorso, applicando le conseguenze previste dalla legge.
Le conclusioni
Le conseguenze per il ricorrente sono duplici e chiaramente specificate nel dispositivo dell’ordinanza. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello di Bologna diventa definitiva, senza possibilità di ulteriori appelli. In secondo luogo, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato per il giudizio di Cassazione. Infine, viene condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o infondate.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha potuto esaminare nel merito le ragioni del ricorrente perché l’atto mancava dei requisiti fondamentali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del processo e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Perché l’ordinanza non spiega in dettaglio i motivi dell’inammissibilità?
Questo tipo di ordinanza è un provvedimento sintetico, spesso utilizzato quando i motivi di inammissibilità sono evidenti e di natura procedurale. La Corte si limita a dichiarare l’esito senza una disamina approfondita, applicando direttamente le conseguenze legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18296 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18296 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 07/06/2001
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 29108/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla determinazion pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generici rispetto
motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 3 e ss. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.