Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16847 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16847 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERFETTO NOME nato a NAPOLI il 26/07/1971
avverso il decreto del 26/11/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di ROMA
0
0, 1 –
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il decreto impugnato, il Presidente del Tribunale di
Rilevato sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di NOME COGNOME
diretta ad ottenere l’autorizzazione all’acquisto di libri e riviste erotiche, rilevato che quelle indicate erano pubblicazioni edite in epoca remota e, dunque,
impossibili da reperire sul mercato di Viterbo.
che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,
Considerato risulta proposto personalmente, senza ministero del difensore, con atto
sottoscritto, depositato il 23 dicembre 2024, dunque in data successiva al 3
agosto 2017 e all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art.
1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo così imponendo che il
l’inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente,
ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del
21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011 – 01).
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 marzo 2025