Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19601 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19601 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 12/05/2001
avverso la sentenza del 16/10/2024 del GIP TRIBUNALE di IMPERIA
(dato avviso alle partl udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME che deduce il vizio di motivazione e la violazion legge in relazione alla sussistenza dell’aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., è inammissibile in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo
2-bis ai sensi dell’art. 448, comma
cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50 della legge
23 giugno 2017 n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentric
rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità
dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti d contestazione (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c.
Cari, Rv. 279842), situazione, quest’ultima, che ricorre nella specie, posto che, come risult dal capo di imputazione, la contestazione riguarda la detenzione di oltre dieci kg. di cocaina;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (orte Cost. sent. n. 186
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.