Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza Esemplare
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 17 giugno 2025, offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un appello privo dei requisiti richiesti dalla legge. Comprendere i motivi che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso è fondamentale, poiché tale esito non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche sanzioni economiche per il proponente. Questo caso ci permette di approfondire questo importante istituto di procedura penale.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio del merito della decisione impugnata, essa richiama il contesto del reato per cui si procedeva, descrivendolo come un’azione commessa “in luogo isolato ed in tempo di notte con un elevato grado di violenza nei confronti della persona offesa”. Questo riferimento, pur non essendo il fondamento tecnico della decisione, delinea un quadro fattuale di particolare gravità che fa da sfondo alla valutazione della Corte Suprema.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato torto o ragione al ricorrente nel merito delle sue doglianze, ma piuttosto che il ricorso stesso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
In termini pratici, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata. La Corte, in sostanza, non entra nemmeno nella discussione degli argomenti proposti, fermandosi a una valutazione sulla loro conformità ai requisiti procedurali.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica, come spesso accade in casi di manifesta inammissibilità. La Corte, dopo aver dato atto dell’avviso alle parti e della relazione del Consigliere, rileva semplicemente che “il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”. Sebbene non vengano esplicitate le ragioni tecniche specifiche (es. tardività, genericità dei motivi, ecc.), la prassi giurisprudenziale ci insegna che tali declaratorie sono tipiche per ricorsi che non individuano vizi specifici nella sentenza impugnata o che propongono questioni di mero fatto, non consentite in sede di legittimità.
Il richiamo alla gravità delle circostanze del reato (luogo, tempo e violenza) può essere interpretato come un modo per sottolineare la manifesta infondatezza o la pretestuosità dei motivi di ricorso a fronte di un quadro accusatorio apparentemente solido, già valutato dai giudici di merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
L’esito del giudizio ha avuto conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato una duplice condanna:
1. Pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a farsi carico dei costi del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: È stata inoltre inflitta una sanzione pecuniaria di 3.000 euro. Questa misura non ha natura risarcitoria, ma sanzionatoria e deflattiva: serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
In conclusione, questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, deve avvenire nel rigoroso rispetto delle regole procedurali. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non porta alcun beneficio, ma si traduce in un’ulteriore condanna economica per chi lo propone.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la decisione del giudice precedente diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la persona che ha presentato il ricorso è stata condannata a pagare sia le spese del processo sia un’ulteriore somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, un fondo statale per il miglioramento del sistema penitenziario.
Perché la Corte ha menzionato la gravità del reato originale?
Pur non essendo la ragione tecnica della decisione, il riferimento alla violenza e alle circostanze del reato (luogo isolato, di notte) serve a contestualizzare il caso, evidenziando come, a fronte di fatti così gravi, il ricorso potesse apparire manifestamente infondato o pretestuoso, giustificando una decisione rapida e sanzionatoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27123 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27123 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 29/05/1991
avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si richiede l’applicazione
della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con riferimento al reato ex
art. 628, cod. pen. ascritto all’odierno ricorrente in base all’intervenuta pronuncia n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato,
poiché secondo l’interpretazione della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura,
la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo» e, nel caso di specie, depone, palesemente, per
l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della diminuente de qua
quanto ictu ocull
ricostruito e accertato dai giudici di merito e, in particolare, appare come non possa ravvisarsi la lieve entità nel contegno posto in essere dal
ricorrente a fronte della modalità della condotta criminosa, trattandosi di una condotta di rapina pluriaggravata in quanto posta in atto da più persone riunite,
in luogo isolato ed in tempo di notte con un elevato grado di violenza nei confronti della persona offesa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.