Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27123 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27123 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASABLANCA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si richiede l’applicazione
della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con riferimento al reato ex
art. 628, cod. pen. ascritto all’odierno ricorrente in base all’intervenuta pronuncia n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato,
poiché secondo l’interpretazione della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura,
la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo» e, nel caso di specie, depone, palesemente, per
l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della diminuente de qua
quanto ictu ocull
ricostruito e accertato dai giudici di merito e, in particolare, appare come non possa ravvisarsi la lieve entità nel contegno posto in essere dal
ricorrente a fronte della modalità della condotta criminosa, trattandosi di una condotta di rapina pluriaggravata in quanto posta in atto da più persone riunite,
in luogo isolato ed in tempo di notte con un elevato grado di violenza nei confronti della persona offesa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.