Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione rappresenta un esempio chiaro delle conseguenze procedurali e finanziarie che derivano da un’impugnazione giudicata non ammissibile. Comprendere i motivi e gli effetti di una decisione di inammissibilità ricorso Cassazione è fondamentale per chiunque affronti l’ultimo grado di giudizio. Questo provvedimento, pur nella sua brevità, offre spunti importanti sulla rigidità dei requisiti formali richiesti dalla legge per accedere alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Perugia in data 31 marzo 2023. Senza entrare nei dettagli della vicenda sostanziale, che non sono oggetto della pronuncia in esame, il ricorrente ha cercato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado rivolgendosi alla Corte di Cassazione, l’organo giurisdizionale di legittimità nel nostro ordinamento.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità Ricorso Cassazione
All’udienza del 3 marzo 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver sentito la relazione del Consigliere e dato avviso alle parti, ha emesso un’ordinanza. Con tale provvedimento, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti necessari per essere esaminato. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
Il testo dell’ordinanza è sintetico e non esplicita le specifiche ragioni dell’inammissibilità. Tuttavia, in casi come questo, le motivazioni sono tipicamente legate a vizi procedurali. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, come la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (ad esempio, la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di questioni di fatto che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito. La condanna al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende non è solo una sanzione, ma funge anche da deterrente per evitare ricorsi presentati con finalità meramente dilatorie o senza un fondamento giuridico solido.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione ha conseguenze definitive. In primo luogo, la sentenza impugnata, quella della Corte d’Appello di Perugia, diventa irrevocabile e passa in giudicato. Ciò significa che la decisione acquista piena e definitiva efficacia, e non può più essere messa in discussione. In secondo luogo, il ricorrente subisce un pregiudizio economico, essendo tenuto non solo a coprire le spese del procedimento, ma anche a versare una somma significativa alla Cassa delle ammende. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale di una redazione tecnica e rigorosa del ricorso per Cassazione, evidenziando come la violazione delle norme procedurali possa precludere l’accesso alla giustizia di ultima istanza e comportare costi aggiuntivi.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Qual è la sanzione pecuniaria applicata in questo specifico caso?
In questa ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del procedimento.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato presentato avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Perugia in data 31 marzo 2023.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29766 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29766 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 05/09/1988
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
Ritenuto che gli stessi non appaiono scanditi dalla necessaria critica anal delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
In ogni caso è, all’evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli eleme
costitutivi del reato di cui all’art. 385 cod. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025