Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando il Bilanciamento delle Circostanze è Precluso
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come le norme procedurali possano definire l’esito di un giudizio, confermando un principio fondamentale in materia di inammissibilità ricorso cassazione. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha respinto il ricorso di un imputato, basando la propria valutazione su una specifica disposizione del codice penale che limita il potere del giudice nel bilanciare le circostanze del reato. Questo caso ci permette di approfondire il concetto di ricorso ‘manifestamente infondato’ e le sue conseguenze.
Il Contesto del Ricorso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. Il ricorrente, evidentemente insoddisfatto della pena comminata, ha adito la Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio, probabilmente sperando in una riconsiderazione degli elementi che avevano portato alla sua condanna, con particolare riferimento alla valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti.
Tuttavia, l’appello si è scontrato con un ostacolo insormontabile, rappresentato dalla specifica doglianza che, secondo la Suprema Corte, non poteva trovare accoglimento per un preciso divieto di legge.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa non è una decisione sul merito della questione (cioè, se il ricorrente avesse torto o ragione sui fatti), ma una statuizione preliminare che blocca l’analisi del caso. La ragione di tale decisione risiede nel fatto che il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’.
Ciò significa che, ad un primo e sommario esame, le argomentazioni del ricorrente sono apparse prive di qualsiasi possibilità di successo, rendendo superflua un’analisi più approfondita.
Le Motivazioni Giuridiche
Il cuore della decisione si fonda sull’articolo 69, quarto comma, del codice penale. Questa norma disciplina il cosiddetto ‘bilanciamento delle circostanze’, ovvero il procedimento logico-giuridico con cui il giudice soppesa le circostanze che aggravano il reato e quelle che lo attenuano. In alcuni casi specifici, la legge pone dei limiti a questa discrezionalità.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la richiesta del ricorrente di ottenere un diverso e più favorevole bilanciamento delle circostanze era preclusa proprio da tale norma. La legge, in determinate situazioni (ad esempio, in presenza di specifiche aggravanti), vieta al giudice di considerare le attenuanti come prevalenti sulle aggravanti. Di conseguenza, la richiesta del ricorrente era giuridicamente impossibile da accogliere fin dall’inizio, rendendo il suo ricorso ‘manifestamente infondato’ e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove poter ridiscutere i fatti o le valutazioni discrezionali del giudice di merito, a meno che non vi sia una violazione di legge. In questo caso, la legge stessa impediva la rivalutazione richiesta.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma significativa (tremila euro) alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, quindi, non solo definisce un caso singolo ma funge da monito sull’importanza di fondare i ricorsi su solide basi giuridiche, specialmente quando si toccano ambiti dove la discrezionalità del giudice è limitata dalla legge.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte ha stabilito che non era possibile effettuare un diverso bilanciamento delle circostanze del reato, come richiesto dal ricorrente, a causa di un divieto specifico previsto dall’articolo 69, quarto comma, del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa implica il divieto di bilanciamento delle circostanze citato nell’ordinanza?
L’ordinanza si basa sull’articolo 69, quarto comma, del codice penale. Questa norma, in determinate situazioni, vieta al giudice di concedere prevalenza alle circostanze attenuanti rispetto a specifiche circostanze aggravanti, rendendo così impossibile un nuovo e più favorevole bilanciamento in sede di ricorso per Cassazione e determinando l’infondatezza manifesta del motivo di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13714 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13714 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANICATTI’ il 16/10/1983
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al deli
di resistenza a pubblico ufficiale è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata da
Corte di appello che ha messo in evidenza, tra l’altro, come il ricorrente avesse rivolto fr contenuto minaccioso onde non ottemperare e comunque ritardare il rientro in cella e nonostante
più volte invitato a farvi rientro e che fossero comunque ininfluenti in merito alla sussis dell’elemento soggettivo le intime motivazioni ed il contesto pandemico alla base della condott
dell’imputato, elementi apprezzati allorché sono state concesse le circostanze attenuant generiche;
che il secondo motivo con cui si censura la carenza di motivazione in ordine al rilevato
giudizio di equivalenza della recidiva con le riconosciute circostanze attenuanti generiche manifestamente infondato alla luce della impossibilità di un diverso bilanciamento in ragione quanto previsto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2025.