Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello è Destinato a Fallire
L’ordinanza in esame offre un chiarimento fondamentale sui limiti del giudizio di legittimità e sulle condizioni che portano alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza lamentando la mancata applicazione di una causa di non punibilità, deve affrontare un ostacolo procedurale ben preciso: l’evidenza. La Suprema Corte, con questa decisione, ribadisce che il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge, e ciò può avvenire solo se il vizio denunciato emerge in modo palese dal provvedimento stesso.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Taranto. Il ricorrente lamentava, in sostanza, un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel non dichiarare una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. L’imputato riteneva che, sulla base degli atti, sussistessero i presupposti per un proscioglimento immediato.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha prontamente respinto le argomentazioni del ricorrente, chiarendo la natura e i confini del proprio sindacato. Il controllo di legittimità, specialmente in relazione a un presunto vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., è strettamente circoscritto. La Corte non può effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove o degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito.
Il suo intervento è ammesso soltanto se, dalla semplice lettura della sentenza impugnata, emerge in maniera evidente la sussistenza di una causa di non punibilità. In altre parole, la prova della causa di proscioglimento deve essere così palese e inconfutabile da non richiedere alcuna ulteriore indagine o interpretazione dei fatti. Se la sentenza di merito ha, al contrario, fornito una motivazione logica e coerente per escludere tale circostanza, il ricorso non può essere accolto. La mancanza di questa evidenza conclamata conduce direttamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, i Giudici Supremi hanno osservato che la decisione del GUP di Taranto aveva motivatamente escluso la presenza dei presupposti per un proscioglimento, facendo riferimento alla documentazione presente agli atti. Il ricorso, invece, non era stato in grado di prospettare alcun profilo di evidenza di elementi giustificativi che potessero imporre una pronuncia liberatoria. Di conseguenza, il tentativo di sollecitare una rivalutazione del merito della questione si è scontrato con i limiti strutturali del giudizio di Cassazione. Pertanto, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione rappresenta un importante monito: l’appello alla Corte di Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Per avere successo, un ricorso deve basarsi su vizi di legittimità chiari e specifici, non su una generica contestazione delle conclusioni del giudice di merito. In particolare, quando si invoca l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., è onere del ricorrente dimostrare che la causa di non punibilità era talmente evidente da rendere palesemente illogica la decisione impugnata.
Quando la Corte di Cassazione può annullare una sentenza per mancata applicazione di una causa di non punibilità?
La Corte di Cassazione può intervenire solo se dal testo della sentenza impugnata appare evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Non può procedere a una nuova valutazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione del giudice precedente aveva motivatamente escluso la presenza di presupposti per un proscioglimento, e il ricorso non ha prospettato profili di evidenza di elementi che giustificassero una diversa pronuncia.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14605 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14605 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il 15/01/1983
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Taranto in data 7.10.2024 gli ha applicato, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa per i reati di cui agli artt. 23 L. n. 110 del 1975 e 648 cod. pen.;
Evidenziato che il ricorso censura la contraddittorietà e la illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che
ricorressero gli estremi per il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129
cod. proc. pen.;
Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen.;
Considerato, in particolare, che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi
proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen. può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal tes della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, Hussein, Rv. 277102 – 01);
Dato atto, sotto questo profilo, che la decisione impugnata ha motivatamente escluso che ricorressero i presupposti di una sentenza di proscioglimento per il tramite del richiamo della documentazione in atti, laddove invece nel ricorso non sono stati prospettati profili di evidenza di elementi giustificativi di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025