Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9635 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9635 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME nato a MELILLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA avverso il decreto del 06/12/2023 del GIP TRIBUNALE di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha rigettato la richiesta presentata da NOME COGNOME e NOME COGNOME ai sensi dell’art. 115-bis cod. proc. pen., al fine di ottenere la rimozione dall’ordinanza n. 130/2021, di applicazione nei confronti di terzi soggetti della misura cautelare, di ogni riferimento a responsabilità o coinvolgimenti delle parti istanti in ipotesi di associazione criminosa.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, con un unico motivo di ricorso con cui lamentano la violazione di legge, in relazione all’art. 115-bis cod. proc. pen., e la mera apparenza della motivazione, poiché il Giudice non avrebbe tenuto conto delle considerazioni espresse nell’istanza.
I ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), perché il provvedimento non è impugnabile in questa sede (ma, nel caso, suscettibile al più di opposizione al presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 115-bis, comma 4, cod. proc. pen.).
Può osservarsi, peraltro, come, nonostante l’intestazione del motivo riporti, tra i vari profili di censura, anche l’asserita abnormità dell’atto, non venga poi minimamente in contestazione l’esistenza del potere di provvedere, accogliendo o rigettando l’istanza, indubitabilmente costituito in capo al Giudice, ma ci si dolga soltanto delle modalità del suo esercizio e degli esiti conseguenti.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
I ricorrenti devono essere condannati, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore