Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello Diventa un Costo
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di inammissibilità ricorso cassazione, delineando le severe conseguenze per chi impugna una sentenza di patteggiamento al di fuori dei casi consentiti. La decisione non solo ribadisce i limiti procedurali imposti dalla legge, ma sottolinea anche il peso di una successiva rinuncia all’impugnazione. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso per comprendere le logiche che guidano i giudici di legittimità.
Il Caso: Appello Contro una Sentenza di Patteggiamento
Un imputato, a seguito di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’) emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare, decideva di presentare ricorso per cassazione tramite il suo difensore. Le ragioni dell’impugnazione erano molteplici e toccavano diversi aspetti della decisione di primo grado.
Le Doglianze dell’Imputato
Il ricorrente lamentava principalmente tre vizi della sentenza:
1. La mancata applicazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di pronunciare una sentenza di proscioglimento immediato quando ne ricorrono le condizioni.
2. Una presunta violazione di legge e carenza di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica del reato.
3. La mancata sostituzione della pena detentiva con misure alternative, secondo quanto previsto dall’art. 545 bis c.p.p.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su una pluralità di fattori. La questione centrale ruota attorno ai limiti specifici che la legge impone per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 2017.
Violazione dei Limiti Imposti dalla Legge
Il fulcro della decisione risiede nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione. I motivi sollevati dal ricorrente, quali la qualificazione giuridica del fatto o la mancata applicazione di cause di non punibilità, non rientrano in questo elenco ristretto. Di conseguenza, il ricorso era, in partenza, privo di uno dei suoi presupposti fondamentali.
L’Effetto Decisivo della Rinuncia
A complicare ulteriormente la posizione del ricorrente è intervenuta la sua stessa rinuncia al ricorso. Questo atto, di per sé, costituisce una causa autonoma di inammissibilità. La Corte ne prende atto, considerandola come una ragione ulteriore e definitiva per chiudere il procedimento senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e lineari. La Corte evidenzia che il ricorso deve essere trattato con procedura semplificata (‘de plano’) proprio perché manifestamente inammissibile. L’inammissibilità deriva non solo dalla proposizione di motivi non consentiti dalla legge (al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), ma anche dalla genericità e manifesta infondatezza delle doglianze. La successiva rinuncia da parte dell’imputato funge da colpo di grazia, confermando l’improcedibilità del ricorso.
Di conseguenza, in applicazione delle norme procedurali, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, data l’assenza di elementi che possano escludere una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (aggravata dalla rinuncia), lo condanna anche al pagamento di una somma di 500,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e strategica prima di impugnare una sentenza, specialmente nel caso di un patteggiamento. L’inammissibilità ricorso cassazione non è solo un esito processuale negativo, ma comporta conseguenze economiche dirette per l’imputato. La decisione dimostra che presentare un ricorso basato su motivi non previsti dalla legge o rinunciare tardivamente all’impugnazione trasforma un tentativo di difesa in un ulteriore onere finanziario, rendendo la sentenza originaria definitiva e aggiungendo la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, l’ordinanza chiarisce che il ricorso è possibile solo per i motivi specificamente ed esclusivamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Motivi diversi, come la qualificazione giuridica del fatto o la mancata sostituzione della pena, non sono ammessi.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso già presentato in Cassazione?
La rinuncia costituisce una causa autonoma di inammissibilità del ricorso. Come evidenziato nel provvedimento, essa rende definitiva la sentenza impugnata e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potenzialmente, di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in assenza di prove che escludano la sua colpa, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso specifico, questa somma è stata fissata in 500 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23317 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CROTONE
dato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di NOME COGNOME.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del difensore, che si duole della mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione ai capi 3 e 4, denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ed alla mancata sostituzione della pena ex art. 545 bis cod. proc. pen..
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Occorre poi prendere atto dell’intervenuta rinuncia dal ricorso dell’imputato, che costituisce una ulteriore ragione di inammissibilità del suo ricorso.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro cinquecento, in ragione della intervenuta rinuncia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende