Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come si conclude un percorso giudiziario quando l’ultimo grado di giudizio, quello dinanzi alla Corte di Cassazione, si arresta per una pronuncia di inammissibilità del ricorso. Questo tipo di decisione, sebbene concisa, ha implicazioni significative per il ricorrente, sia dal punto di vista processuale che economico. Analizziamo la vicenda per comprendere meglio la funzione della Suprema Corte e le conseguenze di un’impugnazione che non supera il suo vaglio preliminare.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo. L’impugnazione era diretta contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trieste in data 14 ottobre 2024. Il ricorrente, evidentemente insoddisfatto della decisione di secondo grado, ha tentato di far valere le proprie ragioni dinanzi alla massima istanza giurisdizionale italiana.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
Dopo aver esaminato gli atti, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione, ovvero di valutare se la sentenza della Corte d’Appello fosse giusta o sbagliata. L’inammissibilità blocca l’analisi sul nascere, attestando che il ricorso presentava vizi che ne precludevano l’esame.
Contestualmente, la Corte ha condannato il ricorrente a due sanzioni economiche: il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il testo dell’ordinanza è estremamente sintetico e non esplicita le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tuttavia, questa prassi è comune per le decisioni di questo tipo. Generalmente, un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero privo di argomentazioni giuridiche serie, oppure quando presenta difetti procedurali. Ad esempio, potrebbe essere stato presentato fuori termine, non contenere i motivi specifici richiesti dalla legge, o sollevare questioni di fatto che non possono essere discusse in sede di legittimità. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da sanzione e da deterrente contro la presentazione di ricorsi temerari o dilatori.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ha conseguenze definitive. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello di Trieste diventa irrevocabile, acquisendo la forza di ‘cosa giudicata’. Ciò significa che la questione non potrà più essere messa in discussione davanti a un altro giudice. In secondo luogo, il ricorrente subisce un pregiudizio economico, dovendo farsi carico non solo delle spese legali, ma anche di una sanzione pecuniaria aggiuntiva. Questo caso sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione prima di intraprendere un ricorso per cassazione, che deve essere fondato su solidi motivi di diritto e redatto nel pieno rispetto delle norme procedurali per evitare una pronuncia di inammissibilità.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso in esame?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, senza esaminarlo nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa accade alla sentenza precedente dopo che il ricorso viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata, emessa dalla Corte d’Appello, diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25487 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25487 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a UDINE il 20/01/1967
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione
della legge penale in relazione all’eccessività del trattamento sanzionatorio ed alla mancata disapplicazione della contestata recidiva, è indeducibile poiché inerente
al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della
sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta secondo i parametri dell’art.
133 cod. pen. e sulle fondate ragioni per cui non è stata disapplicata la recidiva reiterata specifica infraquinquiennale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il consigl 1 iere Estensore