Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25487 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25487 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione
della legge penale in relazione all’eccessività del trattamento sanzionatorio ed alla mancata disapplicazione della contestata recidiva, è indeducibile poiché inerente
al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della
sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta secondo i parametri dell’art.
133 cod. pen. e sulle fondate ragioni per cui non è stata disapplicata la recidiva reiterata specifica infraquinquiennale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il consigl 1 iere Estensore