Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando le Censure di Fatto non Bastano
L’inammissibilità del ricorso in cassazione rappresenta un esito processuale cruciale che impedisce alla Suprema Corte di esaminare nel merito le questioni sollevate. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quali siano i limiti di questo strumento di impugnazione, evidenziando la netta distinzione tra vizi di legittimità e censure di fatto. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i principi che governano il giudizio di legittimità.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Como, successivamente riformata dalla Corte di Appello di Milano. La Corte territoriale, pur confermando la colpevolezza dell’imputato, aveva ridotto la pena a un anno di reclusione, concedendo il beneficio della non menzione grazie all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa su Prove Incerti
La difesa ha articolato il ricorso su due punti fondamentali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Si contestava la mancata assoluzione, sostenendo che il quadro probatorio a carico dell’imputato fosse basato su elementi istruttori incerti e malfermi.
2. Vizio di motivazione e violazione di legge: Si eccepiva l’illegittimità dell’utilizzo di elementi istruttori viziati e, quindi, inutilizzabili ai fini della decisione.
Entrambi i motivi miravano, in sostanza, a una rivalutazione del materiale probatorio che aveva portato alla condanna nei gradi di merito.
La Decisione della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni difensive. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono rigorosamente l’ambito di intervento della Corte di legittimità.
Il Divieto di Giudizio sul Fatto
Con riferimento al primo motivo, i Giudici Supremi hanno sottolineato che le censure sollevate erano di natura puramente fattuale. Contestare l’affidabilità delle prove o chiederne una nuova interpretazione non rientra nei poteri della Cassazione. Questo tipo di valutazione spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), mentre la Corte di legittimità può intervenire solo in caso di vizi logici manifesti o violazioni di legge nella motivazione, non per sostituire il proprio giudizio a quello delle corti inferiori.
La Validità delle Prove da Altri Procedimenti
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’affermazione di responsabilità penale non derivava da prove viziate, ma da argomenti desumibili dalla sentenza di applicazione di pena (patteggiamento) emessa a carico di un altro soggetto e divenuta irrevocabile. Questo elemento è stato ritenuto una fonte di prova legittima e utilizzabile nel procedimento.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Le censure che mirano a ottenere una diversa valutazione delle prove si traducono in una richiesta di un terzo grado di giudizio sul fatto, che non è consentito. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logicamente coerente e priva di vizi di legge, rendendo le critiche del ricorrente semplici contestazioni di merito. Inoltre, la Corte ha confermato la piena legittimità dell’utilizzo, come elemento di prova, di quanto emerso in un altro procedimento penale definito con sentenza irrevocabile, in questo caso un patteggiamento.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Dichiarazione di Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene applicata quando non emergono elementi che possano far ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa. La decisione, quindi, non solo conferma la condanna inflitta in appello, ma sanziona anche l’uso improprio dello strumento dell’impugnazione, utilizzato per sollevare questioni non pertinenti al giudizio di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come in questo caso, le censure sollevate non riguardano violazioni di legge ma contestano la valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
È possibile utilizzare come prova la sentenza di un altro soggetto?
Sì, la Corte ha ritenuto legittimo fondare l’affermazione di responsabilità su argomenti desunti da una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) emessa a carico di un’altra persona e divenuta irrevocabile. Questo elemento è considerato una fonte di prova valida.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in € 3.000, come sanzione per aver proposto un ricorso senza fondati motivi di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24626 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a COMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il 13 marzo 2023 la Corte di appello di Milano riformava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Como aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione riducendo la pena in complessivi anni 1 di reclusione con riconoscimento del beneficio della non menzione per effetto dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto deducendo, con il primo motivo di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativamente alla mancata assoluzione ai sensi dell’art. 533 cod. proc. pen. per i reati a lui contestati essendo il compend probatorio posto a suo carico articolato sulla base di elementi istruttori malcerti che con il secondo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge derivante dalla utilizzazione di elementi istruttori viziati e in quanto tali inutilizzabili.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che con riferimento al primo motivo di impugnazione le censure in esso contenute risultano essere in fatto e come tali non suscettibili di sindacato da parte di queste Corte di legittimità;
-1′ che il secondo motivo inammissibile in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la affermazione della penale responsabilità di COGNOME NOME è derivante dagli argomenti desumibili dalla sentenza di applicazione di pena emessa a carico di COGNOME NOME e divenuta irrevocabile;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
Il Consigliere es en4sr-
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