Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33113 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Mignano Monte Lungo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del Tribunale di Cassino del 15/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/03/2023, il Tribunale di Cassino applicava ad NOME COGNOME la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., nel modo che segue: ritenuta la continuazione del fatto per cui si procede con quello giudicato con la sentenza Tribunale di Cassino n. 888/21, divenuta irrevocabile il 17/0/2021, ridotta la pena per il rito, applica a COGNOME NOME richiesta delle parti l’aumento per la continuazione con il reato oggetto del presente processo
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pari a mesi 3 di arresto ed euro 600 di ammenda, determina la pena complessiva per i reati in continuazione in mesi 9 di arresto ed auro 2.000 di ammenda.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il COGNOME, lamentando vizio di motivazione, in quanto il progetto di pena concordato con il pubblico ministero prevedeva anche la concessione della sospensione condizionale della pena, peraltro citata in motivazione, ma immotivatamente assente nel dispositivo della sentenza.
In data 29/11/2023 l’AVV_NOTAIO depositava memoria in cui evidenziava che in data 23 giugno 2023 il giudice monocratico di Cassino aveva provveduto con ordinanza alla correzione di errore materiale della sentenza, inserendo nel dispositivo le parole: “Pena sospesa”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Come evidenziato anche dalla difesa del ricorrente, in data 23 giugno 2023 il giudice monocratico di Cassino provvedeva con ordinanza alla correzione di errore materiale della sentenza ex art. 130 cod. proc. pen., aggiungendo nel dispositivo le parole “Pena sospesa”.
La memoria depositata dal difensore non può essere interpretata come rinuncia al ricorso, trattandosi di atto che l’imputato deve compiere personalmente e non avendo il ricorrente conferito al difensore procura speciale per rinunciare al ricorso.
Il ricorso deve, comunque, essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso 11 16/04/2024.