Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Blocca la Prescrizione
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione in data 8 gennaio 2025 offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze processuali legate all’inammissibilità ricorso. Questo provvedimento chiarisce un principio cruciale: un’impugnazione priva dei requisiti di legge non solo non può essere esaminata nel merito, ma impedisce anche la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Analizziamo insieme la vicenda e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Caso Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria. L’imputato, nel tentativo di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, aveva sollevato diversi motivi di ricorso. Uno di questi, in particolare, invocava l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La difesa, successivamente, aveva anche presentato dei motivi nuovi a sostegno delle proprie tesi.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito delle questioni sollevate. I giudici hanno rilevato un vizio preliminare che ha paralizzato l’intero procedimento: l’inammissibilità dell’atto di impugnazione originario. Secondo la Corte, i motivi iniziali erano già stati correttamente esaminati e respinti dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche adeguate.
La conseguenza di questa valutazione è stata drastica. La Corte ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso principale si estende inevitabilmente anche ai motivi nuovi presentati in un secondo momento. In pratica, i motivi aggiuntivi non possono ‘sanare’ o ‘salvare’ un’impugnazione che è nata viziata.
La Prescrizione Bloccata dall’Inammissibilità Ricorso
Il punto più significativo della decisione riguarda il rapporto tra inammissibilità ricorso e prescrizione. L’imputato sperava che, nonostante tutto, la Corte potesse dichiarare l’estinzione del reato per il decorso del tempo. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la declaratoria di inammissibilità impedisce la valida instaurazione dell’ulteriore fase del giudizio. Di conseguenza, il giudice dell’impugnazione non ha il potere di pronunciarsi su questioni di merito, inclusa l’eventuale prescrizione del reato.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su una logica procedurale rigorosa. L’ammissibilità di un ricorso è il presupposto indispensabile perché il giudice possa esaminare qualsiasi altra questione. Se questo ‘cancello’ d’ingresso al giudizio di legittimità è chiuso, tutto ciò che sta a valle, comprese le eccezioni come la prescrizione, non può essere preso in considerazione.
La Corte ha specificato che l’inammissibilità ricorso non è un mero formalismo, ma una sanzione processuale che certifica l’assenza dei requisiti minimi per un valido esercizio del diritto di impugnazione. Pertanto, l’atto inammissibile è giuridicamente inefficace e non produce alcun effetto, se non quello di portare a una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante sull’importanza di redigere atti di impugnazione che rispettino scrupolosamente i requisiti di legge. La declaratoria di inammissibilità ricorso non solo preclude ogni discussione sul merito della vicenda, ma comporta due conseguenze negative e automatiche per il ricorrente:
1. Impossibilità di far valere la prescrizione: Anche se i termini per l’estinzione del reato sono maturati, la Corte non può dichiararla.
2. Condanna economica: Il ricorrente è tenuto a pagare le spese del procedimento e a versare una somma a titolo di sanzione alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Questa decisione rafforza il principio secondo cui l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, è subordinato al rispetto di regole precise, la cui violazione comporta conseguenze definitive e onerose.
Se un ricorso è inammissibile, è possibile presentare nuovi motivi per ‘sanarlo’?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’inammissibilità del ricorso originario si estende anche ai motivi nuovi, i quali vengono di conseguenza dichiarati a loro volta inammissibili.
L’inammissibilità di un ricorso impedisce al giudice di dichiarare la prescrizione del reato?
Sì, l’ordinanza stabilisce che l’inammissibilità del ricorso impedisce la valida instaurazione di un’ulteriore fase del giudizio, bloccando così la possibilità per il giudice di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16018 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16018 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TAURIANOVA il 12/10/1967
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della
Corte di appello di Reggio Calabria che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 29 maggio 2018 dal Tribunale di Palmi, per il reato di cui all’art. 95 d.P.
30 maggio 2002, n. 115.
In data 23 dicembre 2024, l’avv. NOME COGNOME difensore dell’imputato, ha presentato motivi nuovi a sostegno del ricorso.
Ritenuto che i primi tre motivi sollevati (Violazione dell’art. 95 d.P.R.
115/2002 e vizio motivazionale sotto il profilo del travisamento della prova;
violazione degli artt. 76 e 95 del medesimo decreto; inosservanza della legge e vizio della motivazione; prescrizione del reato maturata il 27 marzo 2024) non
sono consentiti in sede di legittimità. I primi tre perché costituiti da me doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivi di profili di censura gi
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (fogli 3 e 4 sent. app.);
Considerato che l’inamrnissibilità del ricorso originario investe i motivi nuovi, i quali pertanto devono essere dichiarati inammissibili;
Considerato che l’inammissibilità del ricorso, impedendo la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (invocata con il quarto motivo di ricorso);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025