Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29387 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 29387 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Napoli il 17/4/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata resa all’esito dell’udienza disposta in seguito all’opposizione della persona offesa, il GIP del Tribunale di Napoli ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di COGNOME NOME, iscritto in seguito alla querela proposta il 31/10/2022 da NOME COGNOME per il reato di truffa, ritenendola tardivamente proposta.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso la predetta persona offesa, tramite difensore di fiducia, deducendo:
2.1)./iolazione dell’art. 85 d.lgs 150/202 oichè ,in occasione della modifica del regime di procedibilità del delitto di truffa previsto dalla riforma Cartabia, detta norma ha prorogato il termine da cui decorre il tempo per proporre querela, che pertanto non può essere ritenuta tardiva.
2.2,Illegittimità costituzionale dell’art. 410-bis cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede la nullità dell’ordinanza di archiviazione emessa all’esito dell’udienza per violazione di legge ma solo per violazioni del contraddittorio.
Il ricorso è inammissibile perchè ai sensi del terzo comma dell’art. 410-bis cod.proc.pen. l’ordinanza resa dal Tribunale, all’esito dell’udienza fissata in seguito al reclamo avverso il decreto di archiviazione, non è impugnabile.
Nel caso in esame , il GIP ha fissato udienza al 17 aprile 2024, alla quale la difesa della persona offesa è comparsa, e ) ,all’esito della stessa . , ha respinto l’opposizione ritenendo improcedibile il reato per difetto di tempestiva querela.
Giova in questa sede ricordare che il provvedimento di archiviazione emesso all’esito dell’udienza camerale successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa contro l’ordinanza di archiviazione escludendo, altresì, la deducibilità in sede di reclamo del vizio denunciato dal ricorrente in quanto atteneva alla violazione del contraddittorio c.d. “sostanziale”, in relazione al vizio di motivazione sulla configurabilit del reato prospettato ovvero di altro reato). (Sez. 6, Sentenza n. 18847 del 06/03/2018 Cc. (dep. 02/05/2018 ) Rv. 272932 – 01).
Non va poi trascurato che ad analoghe conclusioni è pervenuta altra pronunzia di questa Corte che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione volto a censurare le valutazioni poste a fondamento dell’ordinanza di archiviazione escludendo, per un verso, l’abnormità del provvedimento e ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 410-bis cod. proc. pen., eccepita in relazione agli ar 3, 24 e 111, commi sesto e settimo, Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione per i motivi di illegittimità patologica della motivazione dell’ordinanza) (Sez. 3, Sentenza n. 32508 del 05/04/2018 Cc. (dep. 16/07/2018 ) Rv. 273371 – 01),
Ed invero,deve rilevarsi che secondo consolidata giurisprudenza non emergono elementi per individuare violazioni del dettato costituzionale nell’attuale assetto dell impugnazioni avverso i provvedimenti di archiviazione.
Alla stregua di dette pronunzie non residuano spazi neppure per convertire l’impugnazione e trasmettere gli atti al Tribunale che non potrebbe che rilevare la non censurabilità nel merito del provvedimento di archiviazione.
L’inammissibilità del ricorso proposto avverso un provvedimento non impugnabile può esse decisa de plano e comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congrua liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende in ragione del grado di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 9 luglio 2024
Il Consigliere est.
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME