Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12656 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 12656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAQUE COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza del 20/09/2023 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONDIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova del 20/09/2023 che, adito in sede di reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., ha confermato il decreto di archiviazione emesso dal Gip nell’ambito del procedimento contro ignoti per il delitto di usura, in cui la ricorrente ha assunto la veste di esponente e/o di persona offesa.
Con un unico motivo deduce «la violazione del contraddittorio ed alla parità delle armi, alla difesa della vittima del reato. Omesse indagini. Violazione artt. 3, 24, 111 Costituzione, artt. 6 e 13 Convenzione EDU, artt. 20. 21, 47, 48, 49, 50 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. Violazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29UE, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato : >.
La ricorrente si duole dell’avvenuta archiviazione del procedimento in assenza dello svolgimento di alcuna delle indagini indicate in sede di opposizione a sostegno della denunzia presentata, con conseguente violazione, anche in ragione delle preclusioni processuali e sostanziali derivanti dalle disposizioni in tema di archiviazione, dei principi costituzionali e convenzionali sopra indicati, sollecitando la Corte di legittimità a sollevare q.l.c., annullandosi il provvedimento impugnato.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
3.1. Anzitutto perché il ricorso ha ad oggetto un provvedimento che, a norma dell’art. 410, comma 3, cod. proc. pen., non è impugnabile.
Al riguardo, va richiamato il principio affermato dalla Corte di legittimità a mente del quale «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (In motivazione la Corte ha escluso che l’espressa previsione di non impugnabilità in sede di legittimità di siffatta ordinanza si ponga in contrasto con l’art. 24 Cost. e con l’art. 2 del VII protocollo addizionale CEDU)». (Ex nnultis, v. Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, COGNOME, Rv. 273875 – 01; Sez. 2, ord. n. 34870 del 24/05/2023, Mandolo, non mass.).
3.2. Il ricorso, peraltro, con riguardo all’eccezione di legittimità costituzionale è del tutto generico, perché non è previamente descritta la fattispecie da cui muovono le doglianze, con conseguente preclusione per il Collegio alla verifica della rilevanza della questione proposta dalla difesa.
È noto, infatti, che la questione di costituzionalità proposta in via incidentale deve risultare rilevante nel processo in cui è ciledotta, dovendo intercorrere tra la
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soluzione della questione e la definizione del giudizio in corso una relazione per cui la questione si pone come presupposto necessario del giudizio a quo e con incidenza sulle norme cui il giudice è direttamente chiamato a dare applicazione (Corte cost., sentenza n. 45/1972; Corte cost., sentenza n. 13/1965).
Nel caso in esame, infatti, dall’accoglimento dell’eccezione di costituzionalità da parte del Giudice delle Leggi conseguirebbe un’additiva che se, per un verso, renderebbe possibile la proposizione del ricorso avverso il provvedimento adottato dal Tribunale in sede di reclamo, dall’altro, però, non sortirebbe alcun effetto ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione in oggetto, in quanto il ricorso è esclusivamente incentrato sui profili di fonclatezza dell’eccezione, ma omette financo di precisare lo specifico tema di indagine che aveva formato oggetto di opposizione rispetto alla consulenza espletata dal pubblico ministero al fine di asseverare o meno la natura usuraria degli interessi praticati, motivatamente esclusa non solo dal Gip, sulla scorta delle acquisizioni di indagine ma anche dallo stesso Tribunale in ragione della superfluità dell’integrazione richiesta.
Rilevandosi, pertanto, l’impugnazione non consentita, il ricorso, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., può essere trattato e dichiarato inammissibile con procedura «de plano», poiché l’ordinanza pronunciata dal Tribunale ha natura di provvedimento non impugnabile (art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.: Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto Sivillo, Rv. 275723 0; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, COGNOME, Rv. 273875 – 01; Sez. 2, ord. n. 34870 del 24/05/2023, Mandolo, non mass.).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). Nei casi in cui venga dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, infatti, anche la persona offesa, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., può essere condannata al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, atteso che, pur non potendo essere qualificata come parte processuale in senso tecnico, la stessa è pur sempre considerata “parte privata” dalla legge processuale. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione proposto contro l’ordinanza di archiviazione del giudice per le indagini preliminari e dichiarato inammissibile per causa riconducibile al comma terzo dell’art. 606 cod. proc. pen.).(Sez. 6, n. 24260 del 16/04/2003, Di NOME, Rv. 226990 – 01; Sez. 6, n. 5240 del 29/01/2018, Corradi, non mass.).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16/02/2024