Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è regolato da precise norme procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare il concetto di inammissibilità ricorso e le sue importanti conseguenze. L’ordinanza in esame, emessa dalla Settima Sezione Penale, non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a una valutazione preliminare, con effetti significativi per la parte che ha promosso l’impugnazione.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, il soggetto ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per cercare di ottenere una riforma della pronuncia a lui sfavorevole. Il procedimento è quindi giunto all’esame dei giudici di legittimità per la valutazione della sua ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti e sentito la relazione del Consigliere designato, ha emesso una decisione netta e concisa: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia impedisce che il caso venga discusso nel merito. La sentenza della Corte d’Appello diventa così definitiva e non più impugnabile.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in linea generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, tutte riconducibili a vizi procedurali o a una non corretta formulazione dei motivi. Tra le ragioni più comuni troviamo:
* Mancato rispetto dei termini: Il ricorso è stato presentato oltre il limite temporale previsto dalla legge.
* Vizi di forma: L’atto di impugnazione non rispetta i requisiti formali richiesti dal codice di procedura penale.
* Motivi non consentiti: Il ricorrente solleva questioni di fatto o di merito (ad esempio, chiedendo una nuova valutazione delle prove), mentre la Cassazione può pronunciarsi solo su questioni di legittimità (cioè, sulla corretta applicazione della legge).
* Genericità dei motivi: Le censure mosse alla sentenza impugnata sono formulate in modo vago, generico o non pertinente.
La decisione di inammissibilità del ricorso costituisce un filtro fondamentale per garantire che alla Suprema Corte arrivino solo questioni meritevoli di essere esaminate, evitando un sovraccarico di lavoro e preservando la sua funzione di nomofilachia, ovvero di garante dell’uniforme interpretazione della legge.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza, infatti, condanna il ricorrente a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Il pagamento delle spese processuali: Si tratta dei costi relativi al procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione.
2. Il versamento di una somma alla Cassa delle ammende: In questo caso, l’importo è stato fissato in tremila euro. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza la dovuta diligenza.
In conclusione, questa vicenda sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti esperti per la redazione di un ricorso in Cassazione. Un’impugnazione mal formulata non solo non produce alcun risultato utile, ma espone il cittadino a conseguenze economiche rilevanti, rendendo definitiva la sentenza sfavorevole e aggiungendo ulteriori costi.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non può esaminare il merito della questione perché il ricorso presenta vizi procedurali, formali o sostanziali che ne impediscono la trattazione, come la tardività o la proposizione di motivi non consentiti dalla legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio in Cassazione e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Chi ha preso la decisione sull’ammissibilità del ricorso?
La decisione è stata presa dalla Corte di Cassazione, specificamente dalla sua Settima Sezione Penale, che ha emesso l’ordinanza di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13716 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13716 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 22/05/1951
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/’?
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME Gaetano
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l’illogicità della motivazione è riproduttivo
censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello (pag. 2 e 3);
rilevato che il secondo motivo in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è stato dedotto nei motivi di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/2025.