Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’accesso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, è regolato da norme procedurali molto rigorose. Quando un’impugnazione non rispetta tali requisiti, si va incontro a una pronuncia di inammissibilità del ricorso. Questo non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo un’ordinanza che illustra perfettamente questo scenario.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Taranto. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di portare la questione all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, sperando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado. Il Collegio della Settima Sezione Penale ha preso in carico l’analisi preliminare del ricorso proposto.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel vivo della questione giuridica sollevata, poiché hanno riscontrato un vizio preliminare che impediva la prosecuzione del giudizio. La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata duplice: la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Sebbene il testo dell’ordinanza sia molto sintetico, le motivazioni che conducono a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso sono tipicamente riconducibili a vizi specifici previsti dal codice di procedura. Tra le cause più comuni vi sono:
* Mancanza di specificità dei motivi: il ricorso non indica in modo chiaro e preciso le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata.
* Proposizione di questioni di fatto: il ricorso tenta di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
* Vizi formali: l’atto viene presentato oltre i termini di legge o da un soggetto non legittimato.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti necessari, congestionando inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. La declaratoria di inammissibilità del ricorso rappresenta una chiusura netta del percorso processuale, rendendo definitiva la sentenza precedente e sanzionando l’uso improprio dello strumento dell’impugnazione. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente ineccepibili, pena la loro immediata reiezione con addebito di spese e sanzioni.
Cosa significa quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non esamina il merito della questione perché il ricorso presenta vizi procedurali o formali, come la mancanza di motivi specifici o la presentazione fuori termine. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Qual è la conseguenza principale per chi propone un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre a vedersi respingere il ricorso, il proponente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza in esame.
Cos’è la Cassa delle ammende e a cosa serve?
È un fondo statale alimentato dalle sanzioni pecuniarie imposte in ambito penale. Le sue risorse sono destinate al miglioramento del sistema carcerario e al finanziamento di progetti per il recupero e il reinserimento sociale dei condannati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29829 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29829 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARTINA FRANCA il 03/06/1978
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 2845/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. p
Esaminati i motivi dei ricorsi;
Ritenuto i ricorso proposto da COGNOME inammissibile perché proposto personalmente;
Ritenuto il ricorso proposto dal difensore inammissibile perché del tutto generico, n essendo stato dedotto alcunchè;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.