Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21680 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21680 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 16/01/1983
avverso la sentenza del 08/01/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., é stata applicata a NOME COGNOME per i delitti di cui agli artt. 56 e 624-b
cod. pen., la pena concordata con il pubblico ministero;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di motivazione;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei
casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge
n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di
patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
– che, peraltro, questa Corte, già prima dell’introduzione (con l’art. 1, comma
50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell’art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc.
pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che
la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e ne limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, RG. in proc. COGNOME, Rv. 234824), come accaduto nell’ipotesi al vaglio;
che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2025
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale