Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più drastici per chi cerca di ottenere una revisione della propria condanna. Significa che i giudici supremi non entrano nemmeno nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare che giudica l’impugnazione non idonea a essere discussa. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico dei motivi che possono portare a tale declaratoria, sottolineando l’importanza di una tecnica difensiva rigorosa e puntuale.
I Fatti del Processo
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. La difesa contestava la decisione di secondo grado basandosi su due principali motivi. Il primo riguardava un presunto vizio di motivazione e una violazione di legge nella valutazione della sua responsabilità penale, sostenendo un travisamento delle prove. Il secondo motivo, invece, lamentava la mancata declaratoria di prescrizione del reato.
Analisi della Corte sulla Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta e inappellabile: il ricorso è inammissibile. Per comprendere appieno questa decisione, è necessario analizzare separatamente le ragioni che hanno portato a bocciare ciascuna delle doglianze presentate.
Il Primo Motivo: la Genericità e Ripetitività delle Censure
Il primo motivo è stato giudicato ‘indeducibile’. Questo termine tecnico indica che la questione sollevata non poteva essere proposta in sede di legittimità. La Corte ha osservato che le argomentazioni della difesa non erano altro che una riproposizione di doglianze già ampiamente esaminate e respinte con motivazioni corrette dal giudice di merito. In particolare, il ricorso non conteneva una ‘specifica critica analisi’ delle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a ripetere le stesse tesi senza confrontarsi con le ragioni che ne avevano determinato il rigetto in appello. La Corte ha richiamato specificamente la parte della sentenza di secondo grado in cui veniva motivata la presenza dell’imputato sul mezzo di provenienza furtiva, dimostrando come il giudice d’appello avesse già affrontato e risolto la questione.
Il Secondo Motivo: l’Errore sul Calcolo della Prescrizione
Il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato definito ‘manifestamente infondato’. L’imputato sosteneva che il reato si fosse estinto per il decorso del tempo. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che il calcolo effettuato dalla difesa era errato. Il punto cruciale era che la riconosciuta circostanza attenuante non poteva essere considerata ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, secondo quanto stabilito dall’articolo 157 del codice penale. Questo errore di diritto ha reso la lamentela palesemente priva di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riedizione del processo d’appello. Deve invece evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, come errori di diritto o difetti logici manifesti nella motivazione, e non limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove. Nel caso di specie, il primo motivo falliva proprio su questo punto, risultando generico e non specifico. Il secondo motivo, invece, si basava su un’errata interpretazione di una norma fondamentale in materia di prescrizione, rendendolo immediatamente infondato agli occhi dei giudici.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per gli operatori del diritto: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure precise, pertinenti e giuridicamente fondate. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti già disattesi o che si basa su palesi errori di diritto è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente spreco di tempo e risorse.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché considerato riproduttivo di doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza presentare una specifica analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Perché la richiesta di dichiarare la prescrizione del reato è stata respinta?
È stata ritenuta manifestamente infondata poiché il calcolo presentato dal ricorrente era errato. La Corte ha specificato che la circostanza attenuante riconosciuta non incide sul calcolo del tempo necessario per la prescrizione, ai sensi dell’art. 157 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22050 Anno 2024
P
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per travisamento del compendio probatorio, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulla presenza dell’imputato a bordo del mezzo di provenienza furtiva);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa declaratoria di prescrizione, è manifestamente infondato poiché la riconosciuta circostanza attenuante non va calcolata ai sensi dell’art. 157 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
Il Consigliere COGNOME nsore