Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16580 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16580 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il 06/08/1956
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato
– escludendo l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen. e rideterminando la pena pronuncia di primo grado con la quale NOME NOME era stato condannato per il reato di cui
agli artt. 612, comma 2, e 61, n. 5, cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso ha articolato alcune censure che s all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effet
fuori dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al d
dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 21626
n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24
24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile da tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che, quanto alla regola
«dell’oltre ogni ragionevole dubbio», invocata dal ricorrente, in linea con la giurispruden questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di
legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui a
606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un’auton valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/20 COGNOME Rv. 264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il param valutazione di cui all’art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella f merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimi tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270108);
che la memoria dell’avv. NOME COGNOME non contiene argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio di inammissibilità del ricorso;
che è inammissibile la richiesta di parte civile di condanna del ricorrente alla rifu delle spese, perché l’attività difensiva della parte si è esaurita nella redazione di una me depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza (cfr. Sez. 7, n. 7 16/07/2020, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 26364);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il . Presidente