Inammissibilità Ricorso Affidamento: Quando la Mancata Collaborazione Costa Caro
L’accesso alle misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova al servizio sociale, rappresenta un’opportunità cruciale per il reinserimento del condannato. Tuttavia, tale beneficio non è automatico e richiede una partecipazione attiva e collaborativa da parte dell’interessato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le gravi conseguenze derivanti da un atteggiamento passivo e disinteressato, che può portare alla dichiarazione di inammissibilità ricorso affidamento e a sanzioni economiche. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva ammesso un condannato, in via provvisoria, alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Questo primo passo, tuttavia, richiedeva una successiva conferma da parte del Tribunale di sorveglianza, previa sottoscrizione di un apposito verbale da parte del condannato.
Contrariamente alle aspettative, l’interessato non si è mai presentato per firmare il verbale di affidamento e, inoltre, ha disertato l’udienza fissata davanti al Tribunale. Questo duplice comportamento omissivo è stato interpretato dal Tribunale come un chiaro segnale di mancato interesse all’esito del procedimento e, più in generale, alla misura stessa. Di conseguenza, il Tribunale ha deciso di non confermare l’ordinanza provvisoria, revocando di fatto il beneficio.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità Ricorso Affidamento
Il condannato ha presentato ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza. Tuttavia, il suo ricorso è stato giudicato generico e non pertinente. Invece di contestare le specifiche ragioni della revoca – ovvero la sua mancata collaborazione e disponibilità – il ricorrente si è limitato a discutere in astratto le condizioni generali per l’ammissione all’affidamento in prova.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Suprema Corte ha sottolineato che il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente basato la sua decisione su elementi concreti e inequivocabili: l’assenza del condannato sia alla convocazione per la firma del verbale sia all’udienza. Questi fatti dimostravano in modo palese la sua scarsa collaborazione e la mancanza di disponibilità a intraprendere il percorso di reinserimento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha stabilito che la valutazione del Tribunale di sorveglianza era immune da censure, in quanto fondata su una motivazione logica, adeguata e basata su un’attenta analisi degli elementi a disposizione. Il motivo del ricorso è stato definito “eccentrico”, cioè fuori centro rispetto al nucleo della decisione impugnata.
L’aspetto centrale, secondo la Cassazione, non era se il condannato avesse o meno i requisiti astratti per l’affidamento, ma il suo comportamento concreto, che ha vanificato l’avvio del percorso. La mancata collaborazione è un elemento decisivo che il giudice di sorveglianza ha il dovere di considerare. Pertanto, l’inammissibilità ricorso affidamento è stata la conseguenza inevitabile di un’impugnazione che non affrontava il vero problema.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un importante insegnamento pratico: l’ottenimento di una misura alternativa non è un diritto passivo, ma un percorso che esige un impegno attivo e dimostrabile. La collaborazione con l’autorità giudiziaria e con i servizi sociali è un presupposto indispensabile. L’indifferenza e la passività vengono interpretate non solo come mancanza di interesse, ma come un fattore ostativo all’esecuzione della misura stessa.
Inoltre, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la perdita definitiva della possibilità di usufruire dell’affidamento, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando non emergono elementi che possano scusare la colpa del ricorrente nell’aver presentato un’impugnazione infondata, come in questo caso. La lezione è chiara: un atteggiamento costruttivo è la chiave per accedere e mantenere i benefici previsti dalla legge.
Perché il Tribunale di sorveglianza ha revocato l’ammissione provvisoria all’affidamento in prova?
Il Tribunale ha revocato la misura perché il condannato ha manifestato un totale disinteresse, non presentandosi né per la sottoscrizione del verbale di affidamento né all’udienza fissata per la conferma del provvedimento.
Su quali basi la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era generico e non contestava le ragioni specifiche della decisione, ovvero la mancata collaborazione del condannato. Il motivo del ricorso era considerato “eccentrico” rispetto alla motivazione centrale del provvedimento impugnato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6641 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6641 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BARI il 25/10/1979
avverso l’ordinanza del 10/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; letti i motivi aggiunti; rilevato che:
il Tribunale di sorveglianza di Bari non ha confermato l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza ha ammesso, in via provvisoria, NOME COGNOME alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale;
a supporto, il Tribunale ha evidenziato la mancata presentazione del condannato per la sottoscrizione del verbale di affidamento, oltre alla mancata presenza del medesimo alla udienza davanti al Tribunale;
da tale comportamento è stato desunto il mancato interesse del condannato all’esito del procedimento;
a fronte di tali elementi, l’unico motivo di ricorso affronta solo genericamente la ratio decidendi e si sofferma sulle condizioni alle quali è subordinata l’ammissione dell’affidamento in prova;
ritenuto che:
si tratta, a ben vedere, di ragione eccentrica rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato che ha messo in evidenza la mancata collaborazione del condannato e la mancata disponibilità all’avvio del percorso al quale era stato ammesso in via provvisoria;
tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, COGNOME, Rv. 189375), basata su esaustiva ricognizione degli elementi di giudizio;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/1/2025