Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5348 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 5348 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Tripoli (Libia), il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova, emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in data 06/03/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Imperia in data 19/12/2019, sull’accordo RAGIONE_SOCIALE parti, rideterminava, nei confronti di NOME COGNOME, la pena, in relazione ai reati fallimentari a lui ascritti, in anni due di reclusione, concesse le circostanze
attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, riducendo, in pari misura, le pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare. AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dell’imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura “de plano”.
Nel caso in esame, come si evince dal verbale di udienza e dalla motivazione della sentenza impugnata, il difensore di fiducia del COGNOME ed il Procuratore generale avevano concordato sul parziale accoglimento del settimo motivo di appello, concernente la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, con rinuncia a tutti gli altri motivi di gravame.
Dall’inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 14/09/2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente