Inammissibilità Ricorso 599-bis: La Cassazione chiude la porta a ulteriori appelli
L’istituto del “concordato in appello”, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo, quali sono i margini per un’ulteriore impugnazione? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la sentenza che recepisce tale accordo non è ricorribile. Questo caso evidenzia la natura definitiva del patto processuale e l’inammissibilità del ricorso 599-bis volto a rimetterlo in discussione.
Il Contesto: L’Accordo in Appello e la Sentenza Impugnata
Il caso trae origine da una decisione della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. In quella sede, le parti processuali avevano raggiunto un accordo, con la difesa che rinunciava ai motivi di appello in cambio di una rideterminazione della pena. La Corte d’Appello, preso atto della volontà concorde delle parti, aveva emesso una sentenza in linea con quanto pattuito, applicando l’articolo 599-bis del codice di procedura penale.
Nonostante l’accordo, il condannato, tramite il proprio difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso 599-bis
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura snella, de plano, senza nemmeno la necessità di un’udienza. La decisione si fonda su un presupposto normativo chiaro e inequivocabile.
La Natura dell’Art. 599-bis c.p.p.
I giudici hanno ricordato che il concordato sui motivi di appello è un istituto processuale in cui le parti si accordano sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull’entità della pena. Si tratta di una valutazione congiunta che porta a una soluzione condivisa dell’impugnazione. Questo accordo sostituisce di fatto il contraddittorio tipico del processo d’appello.
I Limiti del Controllo Giudiziale
Il ruolo del giudice d’appello, in questo scenario, non è quello di valutare nel merito i motivi di gravame (ai quali si è rinunciato), ma di esercitare un controllo di legalità e congruità. Egli deve verificare che l’accordo sia rispettoso dei parametri e dei limiti fissati dalla legge e che la pena proposta sia adeguata. Una volta effettuato tale controllo con esito positivo, il giudice ratifica l’accordo con la propria sentenza.
Le Motivazioni Giuridiche della Suprema Corte
La motivazione della Cassazione è lapidaria e si basa sull’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce esplicitamente che una sentenza emessa ai sensi dell’articolo 599-bis non è ricorribile in Cassazione. La ratio della legge è quella di conferire stabilità e definitività all’accordo raggiunto tra le parti, evitando che lo strumento, pensato per accelerare i processi, si trasformi in una ulteriore fase di contenzioso. L’aver aderito al concordato implica l’accettazione della pena e preclude la possibilità di contestarla in una sede successiva.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in commento rafforza la natura tombale del concordato in appello. Per i professionisti del diritto e i loro assistiti, questo significa che la scelta di aderire a tale procedura deve essere ponderata attentamente, poiché rappresenta una strada senza ritorno. Una volta che il giudice d’appello ha ratificato l’accordo, la vicenda processuale si chiude, salvo casi eccezionali non ravvisabili nella fattispecie. L’inammissibilità del ricorso non solo conferma la validità del patto processuale, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo l’impugnazione un’iniziativa processualmente ed economicamente svantaggiosa.
È possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’ (art. 599-bis c.p.p.)?
No, il ricorso è inammissibile. Come chiarito dalla Corte, l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale esclude espressamente la possibilità di impugnare tali sentenze.
Qual è il ruolo del giudice d’appello nel procedimento di concordato?
Il giudice d’appello ha il dovere di controllare l’esattezza degli aspetti giuridici dell’accordo, la congruità della pena richiesta e il rispetto dei parametri e limiti indicati dall’art. 599-bis c.p.p. Non entra nel merito dei motivi di appello, ai quali le parti hanno rinunciato.
Per quale motivo il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende è una conseguenza automatica della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, volta a sanzionare l’utilizzo improprio dello strumento processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32932 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Yettetsentite le
FATTO E DIRITTO
COGNOME NOME, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, su concorde richies delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, a dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.
Il ricorrente deduce violazione carenza di motivazione in ordine al trattament sanzionatorio.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo io stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. peri. ex art, 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. proc. così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguen del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte conte e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, con dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di control l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e ia congruità della pena richiesta e di applicarla avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei l indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i! ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2024.