Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28594 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970
avverso il provvedimento del 13/05/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 13 maggio 2024, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l’istanza di «reclamo avverso decisione sul reclamo» presentata da NOME «per carenza di interesse a seguito di avvenuto trasferimento da lungo tempo presso altra struttura».
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo, a sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legg relazione all’art. 24 Cost., e agli artt. 666, comma 2, 667 cod. proc. pen. e all 35 bis Ord. pen.
Il ricorrente ha dedotto che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto dichiarare, de plano, inammissibile il reclamo ex art. 35 bis Ord. pen., presentato dal detenuto e, inoltre, ha evidenziato che il provvedimento non sarebbe per nulla chiaro, non indicando né la data dell’istanza del detenuto, n l’oggetto, né altro che permetta di comprendere di cosa si tratti.
Infine, riguardo alla carenza di interesse a seguito di trasferimento de detenuto presso altro istituto penitenziario il ricorrente ha eccepito la violaz dell’art. 677 cod. proc. pen. con riferimento al principio della perpetuatio jurisdictionis,
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore della Repubblica, NOME COGNOME ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va rilevato che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino ha pronunciato, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il decreto inammissibilità, oggetto di ricorso per cassazione, in relazione ad un caso d impugnazione, risultando dal medesimo provvedimento che l’istanza del ricorrente ha riguardato il «reclamo avverso decisione su reclamo (ex art. 69, co.6, lett. b) – art. 35 bis 0.P.», con ciò dimostrando che il ricorrente a censurato una decisione del Magistrato di sorveglianza della quale, in ogni caso, non è dato rinvenire alcun elemento utile per la comprensione di quale sia la decisione oggetto di reclamo.
Tanto premesso, va rilevato che «ome è stato già evidenziato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. I n. 53017 del 2.12.2014, rv 261662 e
successive conformi) il procedimento semplificato di cui all’art. 666 co. 2 cod proc. pen. non può ritenersi esportabile nel giudizio d’impugnazione, al cui
genus
è pacificamente riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il quale vige invece il principio che l’inammissibilità, pe
tassative ragioni di cui all’art. 591 cod. proc. pen., co. 1, è dichiarat ordinanza dal “giudice dell’impugnazione” (art. 591 co.2): dunque, nel caso in
cui questo sia un organo collegiale, dal Collegio» (così in motivazione Sez. 1, n
35319 del 12/03/2021 Rv. 281896 – 01).
La giurisprudenza di questa Corte ha anche precisato che in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta
infondatezza può essere emesso “de plano”, ai sensi dell’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, pe
oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva d condizioni previste direttamente dalla legge e non, invece, con riferimento a reclamo al Tribunale avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza, che è riconducibile al “genus” della impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 c proc. pen., è di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale e non del presidente del Tribunale di sorveglianza. (Sez. 1, n. 2443 del 29/04/2015, Rv. 263970 – 01).
Di conseguenza, nella fattispecie, l’inammissibilità dell’impugnazione, ovvero del reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza, avrebbe dovuto essere pronunciata solo dal Collegio.
Alla luce di tali considerazioni si impone l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con assorbimento del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino per la decisione sul reclamo.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2025.